Inammissibile il ricorso per cassazione senza indicazione delle censure d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 8502 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, così da prospettare una valutazione comparativa tra opposte soluzioni. È altresì inammissibile il ricorso che, nel denunciare una questione non trattata in appello, ometta di indicare le doglianze poste a fondamento del gravame, impedendo alla Corte di verificare se la questione sia ancora sub iudice e non preclusa dal giudicato interno. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può infine risolversi in una complessiva critica all’apprezzamento delle risultanze di causa.
Il Fatto
La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società esercente commercio all’ingrosso di fotografia cinematografica e ottica un avviso di accertamento, con cui rettificava la dichiarazione dei redditi per l’anno 2006 all’esito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza. L’Ufficio contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi, l’indebita deduzione di costi non documentati e l’indebita deduzione e detrazione di costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una società ritenuta cartiera.
La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo annullava in parte, confermando il recupero di ricavi non dichiarati e del maggior imponibile IVA. La decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova e sull’utilizzo delle presunzioni semplici, sostenendo che spettava alla contribuente dimostrare non solo l’effettività dell’operazione, ma anche che la cedente non fosse un mero soggetto interposto. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, poiché prospetta una questione non trattata nella sentenza impugnata e che la ricorrente non dimostra di aver ritualmente veicolato in secondo grado con uno specifico motivo di appello.
La Corte rileva che, secondo la ricostruzione della CTR, l’appello erariale aveva contestato la sentenza di primo grado per ragioni diverse, cosicché il collegio regionale si era astenuto dall’affrontare la questione, ritenuta estranea al devolutum. Nel ricorso per cassazione l’Amministrazione si è genericamente limitata a riferire di aver proposto appello, senza indicare le doglianze e le richieste formulate in seconde cure: ciò impedisce alla Corte di verificare se la questione sia ancora sub iudice, non preclusa dal giudicato interno.
Anche a prescindere da ciò, la censura resta inammissibile perché nella sentenza impugnata non si rinvengono affermazioni in diritto contrastanti con le norme invocate. La Corte richiama il consolidato indirizzo nomofilattico secondo cui il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando specificamente le affermazioni della sentenza asseritamente in contrasto con le norme regolatrici, così da consentire il confronto tra opposte soluzioni.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte lo dichiara inammissibile: a fronte di una doppia conforme, il ricorso era proponibile solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., per il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c.. Inoltre la censura esorbita dal perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non sostanziandosi nella denuncia della mancata disamina di un fatto storico decisivo, ma risolvendosi in una critica all’apprezzamento delle risultanze di causa.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità. Non si fa luogo all’attestazione del contributo unificato, in virtù del rinvio all’art. 158, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede la prenotazione a debito in favore delle amministrazioni pubbliche.
Nota della Redazione
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