Nullità insanabile dell’ordinanza di cessazione della materia del contendere priva della sottoscrizione del relatore (Cass. civ. Sez. 5 n. 8431 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il provvedimento collegiale con cui viene dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992 ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con l’appello, al di là della forma adottata. L’ordinanza collegiale avente contenuto decisorio di sentenza, sottoscritta dal solo presidente che non ne sia anche relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile ai sensi degli artt. 132, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. proc. civ., rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, e non determina l’estinzione del giudizio. La revoca del concordato preventivo per inadempimento, successiva alla transazione fiscale, fa venir meno il presupposto della cessazione della materia del contendere e impone al giudice di verificare la perdurante pendenza della lite, non potendo ritenersi consolidata la pretesa erariale.
Il Fatto
Con avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 l’Agenzia delle entrate accertava maggiori imposte a carico di una società, che proponeva ricorso. La società, successivamente, presentava istanza di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter l.fall. nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, alla quale l’Ufficio aderiva. Con ordinanza resa all’udienza del 6 dicembre 2011 la Commissione tributaria provinciale dichiarava la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale, in seguito, revocava il concordato per inadempimento e dichiarava il fallimento della società. Riaperto il giudizio, la CTP e poi la CTR confermavano l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ritenendo l’ordinanza del 2011 passata in giudicato per mancata impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, afferma che l’ordinanza della CTP dell’11 dicembre 2011, avente contenuto decisorio, deve qualificarsi come sentenza ai sensi del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Tuttavia, tale provvedimento risulta sottoscritto dal solo presidente del Collegio, non anche relatore, e pertanto è affetto da nullità insanabile per difetto di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo stato redatto con l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 132, terzo comma, cod. proc. civ.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’ordinanza collegiale con contenuto decisorio di sentenza, sottoscritta dal solo presidente non relatore, è improduttiva di effetti e non determina l’estinzione del giudizio, con la conseguenza che il vizio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Ne deriva che il processo di primo grado è proseguito legittimamente e che la sentenza che ha nuovamente dichiarato la cessazione della materia del contendere è erronea, poiché non ha considerato la revoca del concordato preventivo intervenuta medio tempore per inadempimento della contribuente.
La Corte precisa che, essendo venuto meno il concordato, è venuto meno anche il presupposto della transazione fiscale, con conseguente reviviscenza della pretesa erariale. Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto verificare la perdurante effettiva pendenza della lite e giudicare nel merito, anziché ritenere definitiva l’estinzione del processo. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla motivazione apparente, è invece infondato, atteso che la sentenza impugnata presenta una motivazione effettiva e non meramente grafica.
In accoglimento dei primi due motivi, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.