Ricorso in cassazione inammissibile per difetto di chiarezza espositiva e mancata riproduzione (Cass. civ. Sez. III n. 12387 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa, assolvendo tale requisito alla funzione di dettare i requisiti di forma-contenuto dell’atto e di consentire alla Corte di conoscere dall’atto stesso, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti. Il ricorso va redatto secondo i principi di chiarezza e sinteticità espositiva, con selezione dei profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, così da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte. È altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorso che non riporti debitamente gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle censure, risolvendosi la doglianza in una richiesta di rivalutazione del merito.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato la simulazione assoluta di un atto di compravendita avente a oggetto la nuda proprietà di un immobile, accogliendo le istanze dei creditori del venditore, nel frattempo deceduto. Con ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., la Corte d’Appello di Brescia dichiarava inammissibile la impugnazione, escludendo che la domanda di simulazione rientrasse nella materia dei diritti reali e che fosse pertanto soggetta all’obbligo di mediazione preventiva ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, e giudicava inammissibile la questione di merito per tardività del deposito documentale.
Avverso tale pronuncia la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistiti con separati controricorsi dai creditori e dalla società cessionaria del credito.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che il ricorso è stato formulato in violazione dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ. L’esposizione sommaria dei fatti della causa non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma consente alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli altrove, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti.
La Corte ha richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2021, n. 37552), secondo cui il ricorso deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, offrendo al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte. La Corte ha inoltre richiamato le successive pronunce conformi (Cass. civ., Sez. V, 24 gennaio 2025, n. 1770; Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2025, n. 1106; Cass. civ., Sez. lav., 8 dicembre 2024, n. 31509; Cass. civ., Sez. V, 18 ottobre 2024, n. 27086).
Nel caso in esame il ricorso si caratterizza per una esposizione dei fatti non ben comprensibile, anche sotto il profilo processuale, al punto da rendere ardua la sua stessa comprensione, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, che è quello di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nel rispetto dei principi del giusto processo ex art. 111, comma 2, Cost. e art. 6 CEDU, senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.
La Corte ha inoltre osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non essendo debitamente riportati nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle censure, dei quali si richiede una inammissibile rivalutazione diversa da quella formulata dai giudici di merito. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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