Pluralità di rationes decidendi e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 12161 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza impugnata che si fondi su una pluralità di rationes decidendi distinte ed autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggere sul piano logico e giuridico la decisione, impone al ricorrente per cassazione l’onere di censurare ammissibilmente ogni ratio, a pena di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Qualora l’autonoma motivazione non sia censurata, o lo sia in modo inidoneo, essa diviene definitiva e le censure rivolte alle altre ragioni decisorie non possono comunque condurre alla cassazione della sentenza. In tema di rappresentanza, l’onere della prova della sussistenza del potere rappresentativo, quale fatto costitutivo della pretesa, grava sul terzo contraente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..
Il Fatto
Un appaltatore otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di prestazioni eseguite in forza di un contratto di appalto stipulato nel 2009 con una società committente. Quest’ultima proponeva opposizione, eccependo che il contratto era stato sottoscritto da un soggetto privo di poteri rappresentativi e contestando l’esecuzione dei lavori nel cantiere indicato.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, applicando il principio dell’apparenza del diritto. La Corte d’appello, invece, accoglieva il gravame della committente e riformava la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo. Avverso tale decisione l’appaltatore proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito che non sussiste incompatibilità dell’estensore della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. a far parte del collegio, anche con funzioni di relatore, richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 2024.
Esaminando l’unico motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione degli artt. 1398, 1399 e 1704 cod. civ. nonché degli artt. 116 e 437 cod. proc. civ., la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due distinte ed autonome rationes decidendi. La prima riguardava l’inefficacia del contratto per difetto di rappresentanza e mancata ratifica, con conseguente onere del terzo contraente di provare l’effettiva sussistenza del potere rappresentativo. La seconda atteneva alla mancata prova, da parte dell’appaltatore, dell’esecuzione delle prestazioni di cui richiedeva il pagamento.
Le censure del ricorrente, concentrate sulla rappresentanza apparente e sulla pretesa ratifica per fatti concludenti, investivano soltanto la prima ratio decidendi. Quanto alla seconda, la Corte ha osservato che il ricorrente avrebbe dovuto formulare un motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., individuando i fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso. In difetto, le deduzioni non erano idonee a censurare ammissibilmente la ratio autonoma sulla mancata prova.
Richiamando il principio per cui, in presenza di una pluralità di rationes decidendi autonome, la mancata censura di una di esse determina il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione (cfr. Cass. SU n. 7931/2013), la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, conformemente alla proposta di definizione anticipata. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese e delle somme ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 27195/2023, nonché al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1398 c.c. – Rappresentanza senza potere
- Art. 1399 c.c. – Ratifica
- Art. 1704 c.c. – Mandato con rappresentanza
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 437 c.p.c. – Udienza di discussione