Risoluzione del contratto e restituzione d’ufficio senza domanda di parte (Cass. civ. Sez. II n. 10555 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione del contratto, pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’art. 1458 c.c., l’obbligo di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, rientrando nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno la restituzione della prestazione rimasta senza causa. Ove i rispettivi debiti e crediti abbiano origine da un unico, ancorché complesso, rapporto, non si configura una compensazione “propria”, ma un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere anche senza eccezione di parte o domanda riconvenzionale. Tale operazione contabile presuppone però che i controcrediti siano stati fatti valere in giudizio, con tempestiva deduzione dei requisiti fattuali e manifestazione della volontà di azionarli.
Il Fatto
Una società promittente alienante convenne il promissario acquirente per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento di un immobile promesso in vendita, con condanna al saldo del prezzo residuo. Il promissario si difese allegando molteplici inadempimenti della controparte e propose domanda riconvenzionale di esecuzione specifica, previa riduzione del prezzo per i vizi riscontrati, oltre al risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio la promittente mutò la domanda in risoluzione contrattuale e chiese il pagamento della penale, la restituzione del bene occupato e il risarcimento per l’occupazione. Il Tribunale pronunciò la risoluzione per inadempimento del promissario, condannandolo alla penale, al rilascio del bene e al risarcimento mensile. La Corte d’appello di Bari rigettò il gravame del promissario e, d’ufficio, riconobbe il suo diritto alla restituzione dell’acconto versato, operando la compensazione impropria tra i crediti reciproci. Entrambe le parti ricorsero in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente principale censurava la conferma della risoluzione, sostenendo che l’eccezione di inadempimento andava valutata prima della domanda di risoluzione, con criteri diversi da quelli adottati. La Corte ha respinto il motivo: il giudice di merito ha esaminato in via prioritaria l’eccezione e l’ha ritenuta non idonea a paralizzare la contrapposta domanda, perché l’esigua incidenza dei fattori negativi sul sinallagma – quantificata al più nel 7% del prezzo – non legittimava il rifiuto di stipulare il definitivo, contrario a buona fede ex art. 1460, secondo comma, c.c. La valutazione comparativa degli inadempimenti, ha precisato la Corte, è riservata alle ipotesi di contrapposte domande di risoluzione, non all’eccezione di inadempimento.
Quanto all’ammissibilità delle domande accessorie proposte dopo le preclusioni, il motivo è stato dichiarato inammissibile: il ius variandi consentito dall’art. 1453 c.c. si estende alle domande connesse di restituzione e risarcimento, e il mutamento era stato preannunciato nella fase cautelare e poi formalizzato con la memoria integrativa.
Il terzo motivo del ricorso principale è stato respinto: la risoluzione del preliminare fa venir meno la legittimità della detenzione, rendendo l’occupazione sine titulo. Alla restituzione del bene si accompagna l’obbligo di corrispondere i frutti per l’anticipato godimento, secondo i principi della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., con esclusione della funzione risarcitoria degli obblighi restitutori. La questione sugli interessi è stata invece ritenuta nuova e quindi preclusa.
Il nucleo del ricorso incidentale è stato accolto. La risoluzione del contratto, pur comportando l’obbligo restitutorio ex art. 1458 c.c., non consente al giudice di provvedere d’ufficio in difetto di domanda: rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione. Parimenti illegittima è la compensazione impropria fondata su controcrediti che il creditore non abbia fatto valere in giudizio, deducendone tempestivamente i presupposti di fatto e manifestando l’intenzione di azionarli. Respinti il ricorso principale e i motivi terzo e quarto dell’incidentale, assorbito il quinto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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