Ricorso inammissibile se i fatti sono esposti con mero incollaggio degli atti (Cass. civ. Sez. II n. 10503 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero e letterale contenuto degli atti processuali è superflua, non essendo richiesto che si dia conto di ogni momento della vicenda processuale. Essa è però inidonea a soddisfare l’esigenza della sintetica esposizione dei fatti, perché finisce per affidare alla Corte la scelta di quanto rileva ai fini della comprensione dei motivi. Tale situazione equivale alla mancanza di esposizione dei fatti. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per vizio genetico, che esonera dall’esame dei motivi di censura.
Il Fatto
Un istituto per il sostentamento del clero proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria. Resisteva con controricorso la curatela di un’eredità giacente. Il Consigliere delegato della Sezione proponeva la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., per inammissibilità o, in subordine, per rigetto per manifesta infondatezza.
La ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale, chiedeva la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza camerale, entrambe le parti depositavano memorie illustrative. La questione giungeva così alla decisione della Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per il vizio genetico che lo affetta. La Corte dichiara espressamente che tale rilievo esonera dall’esame dei motivi di censura, poiché il difetto riguarda la struttura stessa dell’atto introduttivo e non il merito delle doglianze.
Il vizio è individuato nell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorso, privo di illustrazione della vicenda e di sintesi dei fatti salienti, dopo le intestazioni di rito e l’integrale incollaggio della sentenza d’appello, esponeva direttamente i motivi. Manca, dunque, l’esposizione sintetica dei fatti che la norma processuale impone.
La Corte richiama la propria giurisprudenza ferma sul punto. La pedissequa riproduzione dell’intero contenuto degli atti processuali è, per un verso, superflua, perché non è richiesto il meticoloso conto di tutti i momenti della vicenda. Per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti.
La ragione è chiara: riprodurre tutto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere anche ciò di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto rileva ai fini dei motivi. Tale situazione coincide con la mancanza di esposizione. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 16628 del 2009, n. 19255 del 2010 e n. 5698 del 2012, oltre a numerose pronunce delle sezioni semplici.
Accertata l’inammissibilità per ragioni che prescindono dal vaglio dei motivi, la Corte esclude i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Il ricorrente è condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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