Inammissibile il ricorso che censura la c.t.u. con doglianze generiche (Cass. civ. Sez. I n. 10502 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la motivazione del giudice di merito per acritica adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è inammissibile ove si limiti a contestare genericamente l’erroneità delle valutazioni tecniche. La parte ricorrente deve indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza, riportando per esteso le parti della consulenza ritenute erroneamente valutate. Il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, il quale abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte replicandovi, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riduce il sindacato sulla motivazione al “minimo costituzionale”.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio un’altra società innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di accertare l’avvenuto pagamento, nell’ambito di un’operazione di scissione, di una somma superiore al debito estinto e di condannare la convenuta alla restituzione dell’eccedenza, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale accoglieva la domanda e rigettava quella riconvenzionale della convenuta.
La società soccombente proponeva appello, lamentando l’acritica adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, l’errore di metodo nel calcolo del saldo scissorio e la mancanza di prova del credito. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, entrambi fondati sulla violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono dichiarati inammissibili. La Corte disattende anzitutto l’eccezione di preclusione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.: nel caso concreto i motivi attengono al solo vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e non al n. 5.
Nel merito, la ricorrente lamentava che la Corte territoriale, aderendo acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, avesse ritenuto provati i maggiori pagamenti in assenza di specifica contestazione. La Corte ricorda il consolidato orientamento secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. — disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con legge n. 134 del 2012 — deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
È dunque denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Tale vizio si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Sezioni Unite n. 8053/14; n. 7090/22).
Nella specie non è ravvisabile una motivazione apparente: la Corte territoriale ha esposto le ragioni della decisione con ampiezza di argomentazioni, il cui merito non è sindacabile in sede di legittimità. Quanto alle contestazioni sulle conclusioni del consulente, il giudice d’appello si è espressamente pronunciato sui contratti di leasing pendenti al momento della scissione.
La Corte ribadisce poi che la parte che censura l’accertamento tecnico non può limitarsi a doglianze apodittiche di erroneità, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso, deve indicare le circostanze e gli elementi del dedotto vizio e riportare per esteso le parti della consulenza ritenute male valutate. La ricorrente si è invece limitata a denunciare l’acritico recepimento delle conclusioni del c.t.u. Infine, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente che abbia replicato ai rilievi dei consulenti di parte esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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