La PEC prova l’invio non il contenuto dell’allegato né la data certa (Cass. civ. Sez. I n. 10091 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La posta elettronica certificata attesta in modo certo l’avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione e il contenuto della PEC stessa, ma non garantisce il contenuto del documento allegato, la cui riferibilità all’autore e integrità richiedono l’apposizione della firma digitale sul file. La data certa di un atto che si limiti a menzionare il contenuto di un contratto non estende la certezza della data alla scrittura privata richiamata, occorrendo il deposito del relativo documento. L’onere di contestazione specifica ex art. 115 cod. proc. civ. non riguarda i documenti prodotti né la loro valenza probatoria, rimessa al giudice. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall. non si applicano i principi sulla mutatio libelli propri del processo ordinario, sicché le domande nuove rispetto alla fase di insinuazione sono inammissibili.
Il Fatto
Una società creditrice propone domanda di insinuazione al passivo del fallimento di altra società per canoni derivanti da un contratto di affitto d’azienda. Il giudice delegato rigetta la richiesta, ritenendo il contratto privo di data certa e quindi inopponibile alla procedura. La società propone opposizione ex art. 98 legge fall., che il Tribunale rigetta con decreto, condividendo l’impostazione del giudice delegato.
In particolare, il Tribunale esclude che la PEC con cui era stato richiesto il pagamento dei canoni, con richiamo al contratto, possa conferire data certa, mancando la prova che il documento allegato alla PEC corrispondesse a quello prodotto in cartaceo. La società ricorre per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione delle regole sul deposito telematico, sul principio di non contestazione, sulla prova testimoniale e sulla domanda di indennità di occupazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo al valore probatorio della PEC. Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 32165/2023), afferma che la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato. Non si può, dalla certificazione della PEC, dedurre che anche l’allegato sia certificato, riferibile al suo autore e dotato di quel contenuto.
Ne consegue che la produzione del documento in formato elettronico non è idonea, di per sé, a fornire la prova del contenuto dell’allegato e della sua data certa. A tal fine occorre che sul file sia apposta la firma digitale, che ne certifica provenienza e integrità. La motivazione del Tribunale va dunque corretta in diritto ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
La Corte esamina poi l’affermazione del Tribunale secondo cui la data certa di un documento che richiama il contenuto di un contratto nei suoi tratti essenziali estenderebbe la certezza alla scrittura privata richiamata. Richiamando Cass. n. 34755/2023, rileva che la mera menzione di un atto, supposto preesistente, all’interno di un documento dotato di data certa non conferisce data certa al contratto cui la menzione inerisce, se non ne sia contestualmente depositato il documento. L’istituto della data certa, ai fini dell’opponibilità, riguarda un atto che viene in rilievo nella sua precisa e completa esistenza, non essendo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro atto.
Quanto al principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., la Corte ribadisce che l’onere di contestazione specifica non riguarda i documenti prodotti né la loro valenza probatoria, rimessa al giudice, dovendo l’accertamento sull’esistenza del titolo vantato verso il fallimento essere compiuto d’ufficio in ogni stato e grado. Insussistente è anche la violazione dell’art. 101, comma 2°, cod. proc. civ., poiché la questione della data certa era già parte del thema decidendum sin dalla fase di insinuazione.
Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili: il primo non si confronta con le argomentazioni del Tribunale sulle fatture formate unilateralmente dal creditore; il secondo, perché la mancata ammissione delle prove testimoniali non integra vizio di motivazione, difettando i capitoli di quel grado di completezza e univocità necessari. Il quarto motivo è parimenti inammissibile: la domanda di indennità per l’illegittima occupazione dell’azienda non risultava formulata nella fase di insinuazione e, introdotta solo in opposizione, costituisce domanda nuova; nel procedimento di opposizione allo stato passivo, di natura impugnatoria, non trovano applicazione i principi sulla mutatio libelli (richiamate Cass. n. 6279/2022 e Cass. n. 26225/2017).
Nota della Redazione
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