Regolamenti edilizi integrativi del codice civile e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. II n. 13395 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, quando si deducono vizi relativi a regolamenti comunali, le disposizioni rilevanti devono essere trascritte o allegate, poiché per le norme giuridiche di rango secondario non opera il principio iura novit curia. Fa eccezione il regolamento comunale edilizio che, disciplinando le distanze nelle costruzioni anche rispetto ai confini, è integrativo del codice civile e ha valore di norma giuridica: il giudice ne acquisisce conoscenza d’ufficio quando la violazione sia dedotta dalla parte. L’eccezione opera però solo se la doglianza investe il regime dei confini e non profili diversi, come il concetto di volume tecnico della sopraelevazione. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta e implica un problema interpretativo della norma; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene invece alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. La domanda introdotta con la memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. è ammissibile quando risulti ulteriore e aggiuntiva rispetto all’originaria, purché connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio i titolari dei fondi limitrofi domandando il riconoscimento, per intervenuta usucapione, del diritto di servitù a mantenere il proprio fabbricato a distanza inferiore a quella legale dal confine. I convenuti avevano spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo l’arretramento dell’abitazione avversaria e delle opere edili.
Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e respinto quelle riconvenzionali. La Corte d’appello aveva parzialmente riformato la decisione, condannando gli attori originari ad arretrare la sopraelevazione fino alla linea di confine e a chiudere le aperture sul prospetto ovest. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; i controricorrenti hanno resistito con ricorso incidentale affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione delle norme tecniche di attuazione del PRG comunale e di una circolare ministeriale, contestando che la Corte territoriale avesse disatteso le conclusioni della CTU. La Corte lo dichiara inammissibile: le disposizioni secondarie invocate non erano state trascritte né allegate e, per le norme di rango non primario, non opera il principio iura novit curia.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui i regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze, anche rispetto ai confini, sono integrativi del codice civile e il giudice ne acquisisce conoscenza d’ufficio, quando la violazione sia dedotta dalla parte (Sez. 6-2 n. 7715 del 9 marzo 2022). Nel caso concreto, però, la doglianza non investe il regime dei confini ma il concetto di volume tecnico della sopraelevazione: le norme richiamate andavano perciò trascritte o allegate. Il motivo è inoltre carente di specificità, non chiarendo quale violazione sia stata addebitata alla Corte d’appello; il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma e non la ricognizione della fattispecie concreta, rimessa al giudice di merito (Sez. 1 n. 3340 del 5 febbraio 2019).
Il secondo motivo contesta la ritenuta tardività della domanda di usucapione del diritto di veduta, proposta con la memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. La Corte lo giudica manifestamente infondato: la domanda sulle vedute è ulteriore e aggiuntiva rispetto all’originaria, non modificativa, e non è pertanto applicabile il filone giurisprudenziale sulla novità della domanda ammessa anche con variazione di petitum e causa petendi, purché connessa alla vicenda sostanziale e senza compromissione delle potenzialità difensive (Sez. Un. n. 22404 del 13 settembre 2018; Sez. 3 n. 4031 del 16 febbraio 2021; Sez. 3 n. 30455 del 2 novembre 2023). Il ricorso principale è rigettato.
Quanto al ricorso incidentale, i primi due motivi censurano la ritenuta carenza di interesse ad impugnare di due controricorrenti. La Corte li ritiene infondati: non essendo più proprietari del fondo interessato, costoro non erano attinti dall’accoglimento della domanda avversaria e non avevano interesse a impugnare. Il terzo motivo è invece accolto: una volta affermata la carenza di interesse, il giudice d’appello avrebbe dovuto eliminare la condanna alle spese dei gradi di merito. La Corte cassa sul punto e, pronunziando nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., elimina il capo della sentenza che aveva condannato i predetti alle spese.
Nota della Redazione
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