Contabilità inattendibile non preclude l’accertamento analitico-induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 16498 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di complessiva inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, non preclude all’Amministrazione finanziaria l’utilizzo dei dati in esse contenuti. Esso costituisce presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. L’accertamento induttivo “puro”, che consente presunzioni prive di tali requisiti, richiede la ricorrenza delle condizioni tassative dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e resta comunque una facoltà per l’Amministrazione, che può prescindere anche solo in parte dalle scritture. Non è richiesta specifica motivazione per l’utilizzo di dati provenienti dallo stesso contribuente, purché la ricostruzione avvenga secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto della capacità contributiva.
Il Fatto
La società contribuente riceveva un avviso di accertamento per il 2007, con cui l’Agenzia delle entrate recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio assumeva che la società operasse come “cartiera” e svolgesse parallelamente un’attività di commercio di rottami ferrosi con ricavi “in nero”, ricostruiti anche attraverso i dati della contabilità aziendale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso della società, ritenendo regolari le operazioni IVA ed escludendo l’imputabilità dei corrispettivi delle fatture fittizie come ricavi. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione su due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sui recuperi IVA. Il motivo è fondato: la CTR, pur accertando la sostanziale fondatezza dei fatti dedotti dall’Ufficio, si era occupata soltanto dei rilievi relativi alle imposte dirette, trascurando completamente quelli attinenti all’IVA, oggetto di domanda autonoma.
La Corte esclude che possa configurarsi un rigetto implicito e ravvisa il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., richiamando Cass. n. 12131 del 2023.
Con il secondo motivo si contestava la ritenuta illegittimità dell’operato dell’Ufficio, che dopo aver dimostrato l’inattendibilità della contabilità aveva valorizzato i dati relativi a rimanenze e acquisti. Anche questo motivo è fondato. Il ragionamento della CTR muoveva dall’idea che l’accertata inattendibilità delle scritture precluda la loro utilizzazione ai fini della determinazione del reddito, lasciando spazio solo all’accertamento induttivo “puro”.
Tale lettura non corrisponde al dato normativo. Il giudizio di inattendibilità costituisce presupposto del metodo analitico-induttivo, basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, come affermato da Cass. n. 22184 del 2020, Cass. n. 35713 del 2022 e Cass. n. 14288 del 2016. L’accertamento induttivo “puro” esige invece le condizioni tassative dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 ed è una facoltà dell’Amministrazione, che può prescindere anche solo in parte dalle scritture.
Nessuna specifica motivazione è richiesta per l’utilizzo di dati provenienti dal contribuente, purché la ricostruzione avvenga secondo ragionevolezza e nel rispetto della capacità contributiva. Nel caso concreto il giudizio di inattendibilità riguardava il profilo delle vendite, sicché l’impiego dei dati su acquisti e rimanenze, provenienti dalla contribuente, non è irragionevole. L’accertamento aveva applicato al costo del venduto la percentuale di ricarico del 10%, ritenuta congrua.
Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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