Usucapione di terre già gravate da uso civico nel Comune di Sabaudia (Cass. civ. Sez. II n. 4500 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di usucapione di terre già gravate da uso civico nel territorio del Comune di Sabaudia, il r.d.l. n. 1071/1933 ha estinto ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico, le servitù civiche e i privilegi gravanti sui terreni compresi nella circoscrizione comunale, compresi quelli demaniali. Ne consegue che il possesso utile ai fini dell’usucapione deve ritenersi iniziato dal momento dell’entrata in vigore di tale fonte legislativa, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato l’avvenuta estinzione del diritto collettivo. La circostanza che il rigetto della pretesa dell’ente territoriale al riconoscimento della demanialità di altri terreni sia divenuto definitivo solo con una pronuncia successiva non incide sulla decorrenza del termine ventennale, perché il possesso ad usucapionem presuppone soltanto che il bene sia divenuto usucapibile.

Il Fatto

Un privato ha convenuto in giudizio il Comune di Sabaudia chiedendo di accertare l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di un fondo con sovrastanti fabbricati. A fondamento della domanda ha dedotto di avere posseduto il bene uti dominus per oltre venti anni: il fondo, in passato gravato da uso civico, era divenuto parte del patrimonio disponibile dell’ente e dunque usucapibile per effetto del r.d.l. n. 1071/1933, che aveva estinto tutti i diritti d’uso civico sui terreni ricadenti nella circoscrizione comunale.

Il Tribunale ha accolto la domanda, affermando che il possesso si era protratto pacificamente e ininterrottamente per oltre un ventennio e che il contenzioso cui aveva partecipato l’ente locale era irrilevante ai fini della maturazione del termine. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione proposta dal Comune, escludendo che il possesso potesse decorrere dal definitivo accertamento dell’appartenenza del bene al patrimonio disponibile. L’ente territoriale ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva l’inefficacia della nomina del nuovo difensore depositata dal ricorrente, con procura speciale apposta su foglio separato ai sensi del terzo comma dell’art. 83 c.p.c.. Tale modalità di conferimento, introdotta dalla legge n. 69/2009, opera solo per i processi iniziati dopo l’entrata in vigore della legge, mentre il giudizio era stato introdotto nel 2004. Ne deriva l’inammissibilità della memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale.

Nel merito, il ricorso contestava la decorrenza del termine per usucapire, sostenendo che per i beni gravati da uso civico la particolare struttura dell’istituto escluda la sdemanializzazione di fatto e che, essendo la demanialità venuta meno soltanto nel 2001, al momento della citazione non era ancora decorso il ventennio.

La Corte dichiara il motivo infondato, precisando che nel caso in esame non viene in gioco la questione della sdemanializzazione di fatto, perché è la fonte legislativa stessa ad avere prodotto l’effetto estintivo. Richiamando la Cass. Sez. Un. n. 896/2003, la Corte ricorda che l’art. 7 del r.d.l. n. 1071/1933 deve essere interpretato, alla stregua della sua formulazione letterale e della ratio desumibile dai lavori preparatori, nel senso che il legislatore ha voluto estinguere tout court qualsivoglia uso civico, compresi quelli relativi alle terre demaniali, e non soltanto quelli gravanti su terre private.

È stata dunque la fonte legislativa a estinguere i diritti di uso civico sui terreni ricadenti nel Comune di Sabaudia, compreso quello oggetto del processo: in tal senso la motivazione della sentenza impugnata va integrata, non avendone fatto esplicito riferimento. Correttamente i giudici di merito hanno quindi considerato decorsi, al momento dell’introduzione del giudizio, i venti anni di possesso utili per l’usucapione. Irrilevante è che il rigetto della pretesa dell’ente al riconoscimento della demanialità di altri terreni sia divenuto definitivo solo con la pronuncia delle Sezioni Unite, che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di appello.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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