Inammissibile il ricorso per cassazione confuso e non specificato (Cass. civ. Sez. V n. 9100 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, per le modalità di redazione e per la commistione di elementi di fatto e di diritto, non consente di comprendere né l’andamento dei fatti processuali, né il contenuto e l’illustrazione delle censure. Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali costituisce principio generale del diritto processuale e la sua inosservanza ridonda nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ., assistite da sanzione testuale di inammissibilità. L’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare le norme di legge violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamata. In materia di interposizione soggettiva, l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad altri ove, in base a presunzioni, egli ne risulti l’effettivo possessore, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per maggiori imposte e sanzioni, a titolo di imposta sostitutiva su redditi non dichiarati per l’anno d’imposta 2008. La pretesa trovava origine in una segnalazione dell’Ufficio Centrale Antifrode, secondo cui le partecipazioni di società italiane facenti capo al gruppo del contribuente erano confluite in un trust estero tramite una società lussemburghese, con conseguente sottrazione al fisco di redditi imponibili.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. L’appello veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto diversi profili. Il primo attiene alla violazione dell’art. 366, comma 1, num. 4), cod. proc. civ.: la trattazione in diritto, pur premettendo censure di illegittimità, non articola né specifica i motivi, mancando la rubricazione degli stessi e l’indicazione delle norme violate. Il contenuto è meramente riepilogativo e descrittivo delle vicende societarie e della costituzione del trust, con critiche rivolte essenzialmente all’Amministrazione finanziaria anziché ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso che, per la confusa commistione di fatto e diritto, non permette di comprendere le censure e i dati rilevanti, ribadendo la cogenza del principio di chiarezza e sinteticità anche prima del d.lgs. n. 149/2022. L’onere di specificità impone di indicare le norme violate e di raffrontarle con la motivazione gravata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa.

Nel merito della censura estrapolabile, il contribuente sosteneva l’effettività del trust e l’inapplicabilità dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, riservato alle interposizioni fittizie. La Corte osserva che le valutazioni sulla natura simulata del trust e sull’attendibilità delle dichiarazioni del terzo costituiscono tipica prerogativa del giudice di merito, insindacabile in legittimità. Inoltre, la norma imputa i redditi al contribuente che ne risulti effettivo possessore in base a presunzioni, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale.

Quanto agli obblighi di monitoraggio fiscale, il contribuente era tenuto alla segnalazione nel quadro RW, poiché ritenuto detentore diretto di attività estere in forza della natura fittizia del trust. La modifica dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990 operata dalla legge n. 97/2013, che ha esteso l’obbligo ai titolari effettivi, è irrilevante nella specie. Inammissibili sono, infine, le censure sulla quantificazione delle disponibilità finanziarie e sulla misura delle sanzioni, mancando una puntuale disamina dei parametri di non proporzionalità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *