Termine di notifica della cartella per inadempimento alla rateizzazione è decadenziale (Cass. civ. Sez. V n. 19703 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso della rateizzazione del debito fiscale prevista dall’art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, il termine per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4, disposte a seguito dell’inadempimento del contribuente al piano di rateazione, deve intendersi previsto a pena di decadenza della potestà di riscossione. Il termine speciale non costituisce norma eccezionale rispetto a quello generale dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ma lo sostituisce nell’ipotesi dell’inadempimento alla rateizzazione. La natura decadenziale, pur in assenza di espressa previsione, si desume dal tenore letterale della disposizione e dalla sua ratio, che impone di non lasciare il contribuente esposto indefinitamente all’azione esecutiva del fisco.
Il Fatto
Il contribuente aveva ottenuto la rateizzazione di un debito relativo all’anno d’imposta 2008 tramite la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997. Non avendo pagato le rate successive alla prima, l’amministrazione finanziaria aveva iscritto a ruolo l’importo originariamente dovuto e notificato la relativa cartella di pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, lo aveva accolto, ritenendo decaduta l’amministrazione dalla potestà di riscossione per essere la cartella intervenuta oltre il termine fissato dalla norma. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 e sostenendo l’insussistenza di una specifica previsione di decadenza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla lettera dell’art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997. Il comma 4 prevede che le somme dovute a seguito dei controlli formali ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 possano essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in venti rate trimestrali; in caso di mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima, il contribuente decade dal beneficio e l’importo residuo è iscritto a ruolo. Il comma 5 stabilisce che la notificazione delle cartelle conseguenti è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
Nel caso concreto la seconda rata scadeva il 31 marzo 2011, mentre la cartella era stata notificata il 7 gennaio 2014. La Corte condivide la conclusione del giudice di merito: il termine dell’art. 3-bis era ormai decorso.
Il nodo interpretativo riguarda il rapporto con l’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, che sancisce in via generale la decadenza per la notifica della cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Secondo la Corte, qualificare il termine dell’art. 3-bis come non speciale equivarrebbe ad abrogare implicitamente la disposizione: non è ammissibile che per l’adempimento di un obbligo siano indicati contemporaneamente due termini, uno a pena di decadenza e l’altro no. L’unica lettura possibile è che il termine speciale sostituisca quello generale nell’ipotesi di inadempimento alla rateizzazione, il che spiega l’assenza di un’espressa qualificazione decadenziale, desumibile dalla funzione della norma.
La Corte richiama a conforto la propria ordinanza n. 8263 del 2025, che aveva implicitamente attribuito al termine natura decadenziale, e la Corte cost. n. 280 del 2005, che nel dichiarare illegittimo l’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non contemplava un termine decadenziale per la notifica della cartella, aveva ribadito la necessità che il contribuente non resti indefinitamente esposto all’azione esecutiva del fisco. Richiama altresì Cass. n. 28529/2018, Cass. n. 4739/2023 e Cass. n. 8680/2000, secondo cui la natura decadenziale può desumersi da precise espressioni normative, quale “è eseguita entro”, e dalla ratio della previsione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dell’amministrazione ricorrente alle spese; non sussistono i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, essendo l’amministrazione statale esentata tramite prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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