Accertamento induttivo e prova analitica delle movimentazioni bancarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 9715 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento bancario, il contribuente ha l’onere di superare la presunzione legale posta dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51 d.P.R. n. 633/1972 dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario. Il giudice di merito è tenuto a verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove fornite per ogni singola movimentazione, dando conto in motivazione delle relative risultanze. In caso di accertamento induttivo “puro”, l’ufficio finanziario è onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi ma anche i corrispondenti costi di produzione, deducibili anche in misura percentuale forfettaria, pure in assenza di contabilità obbligatoria. È inoltre inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, richieda una rivalutazione della prova preclusa al giudice di legittimità.
Il Fatto
A seguito di controllo fiscale della Guardia di Finanza emergeva che la società, operante a ristretta base sociale, era evasore totale, avendo omesso di istituire le scritture contabili obbligatorie per gli anni d’imposta 2007-2011. L’ufficio emetteva cinque avvisi di accertamento, impugnati dalla società e dai soci.
La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi, confermati dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Avverso tale sentenza i soci – non più la società – proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente verificato l’integrità del contraddittorio, disposta l’integrazione nei confronti della società successivamente cancellata dal registro delle imprese. Accertato che i ricorrenti erano gli unici ex soci, il litisconsorzio è stato considerato integro.
La prima censura, circa la mancata ammissione della prova analitica per superare la presunzione bancaria, è stata dichiarata inammissibile. Il Collegio ha rilevato la doppia conforme ex art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., che preclude il vizio motivazionale in caso di conformità delle decisioni di merito. Ha poi precisato che la doglianza, sotto l’apparente violazione di legge, celava una rivalutazione del merito, richiamando il principio per cui la prova deve essere analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento, e che il giudice deve verificarne con rigore l’efficacia dimostrativa per ogni singola operazione.
Il secondo motivo, sulla pretesa omessa motivazione, è stato reputato inammissibile perché la sentenza impugnata è successiva all’11 settembre 2012 e il motivo non censurava l’omesso esame di un fatto decisivo ma l’insufficiente motivazione. La parte relativa alla violazione di legge è risultata generica.
Con il terzo motivo i contribuenti contestavano la percentuale di redditività del 50% e la mancata considerazione di maggiori costi. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023 e la propria giurisprudenza sul punto, ritenendo l’ufficio onerato di determinare i costi anche in forma forfettaria, circostanza avvenuta nella specie. La richiesta di rivalutare la percentuale applicata è stata reputata preclusa in sede di legittimità.
Gli ultimi due motivi, rispettivamente sulla riferibilità delle sanzioni e sul decorso dei termini di accertamento, sono stati dichiarati inammissibili per novità delle questioni, mai dedotte nei precedenti gradi di giudizio. In conclusione il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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