Inammissibile il ricorso che non si confronta con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21387 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, contestando puntualmente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia. Le censure che non si confrontino con l’effettiva ragione del decidere si risolvono in una richiesta di riesame del merito, non consentita nel giudizio di legittimità. La revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per ragioni organizzative trova il proprio presupposto nell’atto generale di riorganizzazione dell’ente, che comporta la soppressione delle funzioni e l’assegnazione di un nuovo incarico, con conservazione dell’inquadramento e del trattamento economico del profilo di appartenenza.
Il Fatto
Il tribunale aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo e riconosciuto alla lavoratrice la differenza tra la retribuzione di posizione percepita e quella dovuta per l’incarico di direttore di distretto. Il primo giudice aveva ritenuto che il conferimento dell’incarico avesse natura negoziale e che, in difetto di un atto formale di revoca, il contratto dovesse considerarsi ancora in essere.
La Corte d’Appello aveva riformato la decisione, ravvisando la revoca generalizzata degli incarichi nella delibera di riorganizzazione dell’azienda, incompatibile con il nuovo modello organizzativo, e riconoscendo che l’atto organizzativo generale non incide sul rapporto contrattuale ma sulle sole funzioni conferite. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui il ricorso per cassazione deve esporre motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, contestando in modo puntuale la ratio decidendi, come affermato da una consolidata linea di legittimità richiamata nella pronuncia.
Nel caso concreto le censure, pur numerose e articolate, non si confrontano con l’effettiva ragione del decidere espressa dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva accertato la sussistenza della revoca dell’incarico di direttore di distretto, motivata dalla riorganizzazione amministrativa che aveva previsto la soppressione della figura, con la creazione di un unico direttore generale e di più dirigenti di servizio.
La Corte d’Appello aveva chiarito che non era stata adottata una revoca dell’incarico dirigenziale secondo la procedura richiesta dalla ricorrente, ma era stata attribuita una diversa funzione dirigenziale in ragione del nuovo assetto organizzativo. Proprio la riorganizzazione, quale provvedimento di natura generale, comportava la revoca di tutte le funzioni pregresse in contrasto con la nuova disciplina.
Il motivo è pertanto inammissibile: attraverso le proprie censure la ricorrente, senza confrontarsi con la ratio decidendi, introduce surrettiziamente una richiesta di riesame del merito già esaminato dal giudice di appello, non consentita in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo il principio della soccombenza, con la relativa statuizione sugli accessori e sul contributo unificato.
Nota della Redazione
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