Indennità per conversione del termine: criteri di liquidazione e onere di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4626 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del contratto a tempo determinato, l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 è liquidata dal giudice di merito tra il minimo e il massimo ivi stabiliti, avuto riguardo ai criteri dell’art. 8 legge n. 604 del 1966, e costituisce una penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto un termine nullo, dovuta a prescindere dalla prova del danno e dalla costituzione in mora. Il giudice di merito gode di un potere discrezionale, censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria. La liquidazione delle spese giudiziali è nulla se non indica i criteri e i parametri tariffari adottati, non consentendo alla parte il controllo sul rispetto dei minimi tariffari.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo la declaratoria di nullità del termine apposto a un contratto di quattro mesi, stipulato nel 2004. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ma la Corte d’appello, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha riformato la decisione e ha dichiarato la nullità del termine, costituendo un rapporto a tempo indeterminato e condannando la società al pagamento dell’indennità risarcitoria quantificata in tre mensilità.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando, in particolare, la quantificazione dell’indennità, la motivazione sul punto e la liquidazione delle spese di lite. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, riguardano i criteri di liquidazione dell’indennità. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse parametrato la misura alla sola durata del rapporto, pretermettendo gli altri criteri dettati dall’art. 8 legge n. 604 del 1966, quali le dimensioni dell’impresa, il numero dei dipendenti e il comportamento delle parti.
La Corte richiama la disciplina positiva dell’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, secondo cui l’indennità è onnicomprensiva e compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ribadisce che si tratta di una penale “ex lege” a carico del datore di lavoro, liquidabile a prescindere dalla prova di un danno effettivo e senza riguardo all’eventuale aliunde perceptum, operando la stessa come forfetizzazione dei danni del periodo intermedio.
I criteri dell’art. 8 consentono di calibrare l’importo in relazione alle peculiarità delle singole vicende: la durata dei contratti, la gravità della violazione, la tempestività della reazione del lavoratore e le dimensioni dell’impresa. Il Collegio precisa che la determinazione tra il minimo e il massimo spetta al giudice di merito ed è censurabile solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha avuto riguardo, sia pure implicitamente, ai criteri dell’art. 8, dando prevalenza al parametro della durata del rapporto, pari a soli quattro mesi. Le censure del ricorrente si risolvono in una richiesta di revisione del ragionamento decisorio, preclusa in sede di legittimità. Non ricorre pertanto la dedotta violazione di legge, né il vizio di motivazione apparente.
Il terzo motivo è invece fondato. La Corte territoriale ha liquidato le spese senza indicare i criteri adottati e i parametri tariffari applicati, impedendo il controllo sul rispetto dei minimi. La liquidazione unitaria è ammessa solo se, accanto all’importo complessivo, è determinato il distinto ammontare delle singole voci. Quanto alle spese vive e di trasferta, queste sono liquidabili in via equitativa per l’impossibilità di provarne il preciso ammontare.
La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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