Omessa pronuncia dedotta come illogicità della motivazione è inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 8682 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda integra un error in procedendo che deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., non già come illogicità della motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Solo la corretta qualificazione del vizio consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, altrimenti precluso. Il motivo che si limiti a lamentare la mancanza o l’insufficienza della motivazione, o che argomenti di violazione di legge, senza univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dall’omissione, è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo determinato presso una scuola italiana all’estero, con condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno e attribuzione del punteggio utile nelle graduatorie. La Corte d’appello di Roma aveva respinto il gravame, rilevando che la lavoratrice non aveva domandato l’assegnazione dell’incarico ma solo il risarcimento, e che rispetto a tale autonoma argomentazione nulla era stato dedotto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia la lavoratrice propone ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo l’illogicità della motivazione per errata individuazione del petitum e della causa petendi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. L’amministrazione resiste con controricorso; la controinteressata rimane intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione nella qualificazione del vizio dedotto. La censura, nei termini formulati, è inammissibile: viene prospettato il vizio di illogicità della motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in luogo di un error in procedendo per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Solo la deduzione ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale, l’esame degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati evidenzia il difetto di identificazione del preteso errore e impedisce il riscontro ex actis dell’assunta omissione. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. I n. 1755 del 2006 e Cass. Sez. L n. 29952 del 2022.
Anche a prescindere dall’esplicita menzione della fattispecie di cui al n. 4, la Corte ribadisce che è comunque indispensabile che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dall’omissione. Va invece dichiarato inammissibile il gravame che sostenga la mancanza o l’insufficienza della motivazione o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Sul punto richiama Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013 e Cass. Sez. 2 n. 10862 del 2018.
Nel caso concreto il motivo lamenta l’illogicità della motivazione per errata individuazione del petitum e della causa petendi, senza alcuna deduzione in ordine alla nullità della sentenza impugnata. Non potendosi supplire alla rilevata carenza, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese in favore dell’amministrazione e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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