Concordato in appello sulla pena: preclusione processuale e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 22104 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concordato in appello sulla pena, introdotto dall’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione non oggetto di accordo, determina una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado e si estende all’intero svolgimento del processo. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte ha effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, al pari di quanto avviene per la rinuncia all’impugnazione. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che investa questioni alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo raggiunto sulla pena. La preclusione copre anche le circostanze già riconosciute e bilanciate, tra cui la recidiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 marzo 2026, riformava solo quoad poenam la condanna pronunciata dal primo giudice il 17 giugno 2025. Il giudice di secondo grado riconosceva le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, in sede di concordato sulla pena proposto dalle parti.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione della legge penale, senza indicarne gli estremi, e il vizio di motivazione per illogicità in ordine alla riconosciuta recidiva qualificata, stimata in equivalenza rispetto alle attenuanti generiche riconosciute in sede di concordato.
La Motivazione della Corte
La sentenza impugnata è stata emessa ai sensi degli artt. 602, comma 1-bis, e 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. La norma prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., ne facciano richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri.
Con la reintroduzione del concordato in appello, la Corte ritiene nuovamente applicabile il principio elaborato in vigenza del similare istituto già previsto dall’abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen. In forza dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, il giudice di appello limita la cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l’accordo tra le parti.
La rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena, nei limiti della sua legalità, producono una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è devoluto, e ciò non solo in punto di affermazione di responsabilità. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado, ma esplica effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all’impugnazione. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità.
Nella fattispecie, anche a prescindere dalla decisiva rinuncia ai motivi di appello, l’accordo sulla sanzione proposta ha determinato una preclusione processuale a mettere in discussione anche le circostanze già riconosciute e bilanciate, tra cui la recidiva. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa.
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Nota della Redazione
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