Ricorso inammissibile se reitera i motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 3537 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre e reiterare i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, e tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 1° febbraio 2024, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Chieti dell’11 luglio 2023, con la quale due imputati erano stati condannati per furto aggravato, rispettivamente alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa e alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 100,00 di multa.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con distinti atti la violazione di legge in ordine alla ritenuta rituale partecipazione del pubblico ministero alle udienze e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per essere stati proposti con motivi non deducibili in sede di legittimità. I ricorrenti, si osserva, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale, avevano reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto di appello.

La Corte richiama il principio, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto.

La Corte ribadisce dunque che è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi in maniera generica a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo i principi affermati dalla Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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