Gravità indiziaria e vizio di motivazione nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VI n. 1655 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è soltanto quella manifesta, di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senza che la Corte di cassazione possa verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali. Non sono pertanto sindacabili la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni dei fatti. Minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi non inequivocabilmente decisivi non danno luogo ad annullamento: è solo l’esame del complesso probatorio, nel quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificarne consistenza e decisività. La qualifica formale di partecipe non integra da sola il delitto, ma va sostenuta da emergenze investigative obiettive e non controverse.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizi della motivazione in punto di gravità indiziaria.
La difesa censurava la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rilevandone le divergenze quanto al grado ricoperto e al ruolo nel sodalizio, e contestava l’assenza di un reato-fine, l’incongruenza della deduzione relativa al settore degli stupefacenti e la riferibilità all’indagato della disponibilità dell’abitazione per un appostamento omicidiario. La Procura generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato e va respinto. La Corte chiarisce anzitutto il perimetro del sindacato di legittimità: benché la difesa invochi anche una violazione di legge, questa è in realtà dedotta solo come conseguenza di una motivazione asseritamente illogica.
Richiamando le Sezioni Unite n. 47289 del 24/09/2003, la Corte ribadisce che l’illogicità della motivazione censurabile è soltanto quella manifesta, percepibile ictu oculi. Non sono dunque censurabili la valutazione dei contrasti testimoniali né la scelta tra divergenti versioni dei fatti.
Minime incongruenze o omissioni non inequivocabilmente decisive non producono annullamento. Solo l’esame del complesso probatorio, entro cui ogni dato sia contestualizzato, consente di verificarne consistenza e decisività, come ribadito dai richiami a Sez. V n. 51604 del 19/09/2017, Sez. I n. 46566 del 21/02/2017 e Sez. II n. 9242 del 08/02/2013.
Nel merito, il Tribunale non si è limitato a valorizzare le dichiarazioni dei collaboranti e l’inserimento formale dell’indagato nel sodalizio. Ha dato rilievo a emergenze investigative obiettivamente idonee a sorreggere la gravità indiziaria e non controverse, quali i dialoghi intercettati con un esponente di rango del gruppo.
Da tali conversazioni emerge la compiuta conoscenza delle dinamiche interne del clan e dei conflitti con formazioni avverse, nonché l’apporto a attività decisive per la vita del gruppo, come il pedinamento compiuto nell’ambito dell’attività preparatoria di un omicidio. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.