Ricorso inammissibile se reitera i motivi dell’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 3119 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Essa si realizza mediante motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Ne consegue che il ricorso per cassazione il quale riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, è inammissibile, venendo meno in radice l’unica funzione per cui è previsto. La mera deduzione di una presunta carenza o illogicità della motivazione, formulata in termini generici, non assolve all’onere di specifica confutazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 1° marzo 2023, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi l’errata applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la carenza e contraddittorietà della motivazione sul riconoscimento della responsabilità per la condotta di spaccio, nonché la violazione dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 per la mancata qualificazione del fatto come ipotesi di uso personale di sostanza stupefacente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la natura non deducibile in sede di legittimità dei motivi proposti. I motivi, osserva il Collegio, non si confrontano con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica alle analoghe doglianze già dedotte con l’atto di appello, ma reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio.

Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della funzione tipica dell’impugnazione, individuata nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), dal quale desume che contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.

Da qui la conseguenza: se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto. Ulteriori precedenti (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009) confermano che è inammissibile il ricorso che riproduce i motivi dell’appello limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione.

All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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