Lieve entità nel reato di droga richiede valutazione complessiva del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 3118 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva del fatto, che investa i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la qualità e la quantità della sostanza, con riferimento al grado di purezza. Il giudice deve vagliare tutti gli elementi normativamente indicati e spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi. L’attenuante va esclusa quando anche uno solo di tali elementi porti a ritenere non di lieve entità la lesione del bene giuridico protetto. Il diniego è congruamente motivato quando valorizza aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, dell’attività di spaccio.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell’8 novembre 2023, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari del 13 giugno 2023, che aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, della quale assumeva la sussistenza dei presupposti applicativi.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivo manifestamente infondato. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il riconoscimento della lieve entità esige un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione e alla qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.
Il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l’azione, sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato. Il riconoscimento dell’attenuante va escluso quando anche uno solo di questi elementi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità.
La qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve costituire l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti, e tale percorso deve riflettersi nella motivazione della decisione. Il giudice deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Nel caso di specie la Corte territoriale, valutando correttamente i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego. Sono stati posti in rilievo aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l’attività di spaccio veniva svolta, negando così la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui è stata attribuita rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell’esclusione della minima offensività.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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