Sostituzione di persona: falsa qualifica lesiva del rapporto contrattuale in essere (Cass. pen. Sez. V n. 13312 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di sostituzione di persona si perfeziona quando taluno è indotto in errore mediante l’indebita attribuzione a sé di un falso nome, di un falso stato o di una qualità cui la legge ricollega effetti giuridici. La nozione di effetto giuridico rilevante ha contenuto ampio e comprende ogni qualifica che, in relazione al rapporto giuridico in atto o alla vicenda complessivamente considerata, sia idonea ad assumere una rilevanza specifica. Integra pertanto la fattispecie l’attribuzione di una falsa qualità che, riferita a un rapporto negoziale in essere tra altri soggetti, consenta a un estraneo di incidere sul sinallagma contrattuale prospettando circostanze idonee a influenzare la valutazione di convenienza del contraente.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa tentata per difetto di querela e ridotto la pena inflitta per il reato di art. 494 cod. pen., concedendo la sospensione condizionale.
Il ricorrente ha impugnato la condanna deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e dell’art. 494 cod. pen.: l’imputazione faceva riferimento a una chiamata in cui il soggetto si era qualificato come dipendente della società titolare dell’utenza, mentre la decisione aveva ritenuto fondata l’accusa sull’attribuzione di una qualità riferita a un diverso operatore telefonico. Con ulteriore motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina anzitutto il secondo motivo, con cui si negava la configurabilità del reato per assenza di effetti giuridici della falsa qualifica professionale. La censura è infondata. Secondo l’orientamento dominante, il fatto costitutivo del delitto consiste nell’indurre taluno in errore sostituendo la propria all’altrui persona o attribuendo a sé un falso nome, un falso stato o una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, con consumazione nel momento in cui l’errore è prodotto.
La nozione di effetto giuridico non è limitata a qualifiche tipizzate, come quella di medico o di appartenente alle forze di polizia. Essa ricomprende tutte le qualifiche che, rispetto al rapporto in atto o alla vicenda considerata, assumano una rilevanza specifica, con conseguenze attinenti ai più vari aspetti dei rapporti sociali.
Nel caso concreto, salve le valutazioni del giudice di rinvio, la condotta come cristallizzata nel capo di imputazione risponde ai canoni della fattispecie: la prospettazione, a nome di un operatore con cui il destinatario aveva un rapporto contrattuale in essere, di una circostanza non veritiera era idonea a incidere sulla libertà di determinazione contrattuale dell’utente, fino alla possibile stipula di un nuovo contratto previa disdetta.
È invece fondato il primo motivo. L’imputazione contestava l’attribuzione della falsa qualità di dipendente della società titolare dell’utenza, mentre la motivazione di condanna collegava la responsabilità a una condotta diversa, riferita all’attribuzione di una qualità relativa a un distinto operatore telefonico. Anche la sentenza di appello, nell’esaminare la doglianza, aveva male interpretato il tenore dell’accusa, incentrata sul primo segmento temporale della vicenda. Il vizio di motivazione impone l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, restando assorbita la censura sulla particolare tenuità del fatto.
Nota della Redazione
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