Inammissibile il ricorso che propone rilettura nel merito dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 8360 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che si risolve in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa è inammissibile, perché propone una critica non consentita in sede di legittimità. Chi denuncia la violazione delle norme sull’uso delle presunzioni deve evocare in concreto i criteri di gravità, precisione e concordanza, non limitarsi a prospettarli in tesi. Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo nei limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Il motivo che non si confronta con la ratio della decisione impugnata è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo ed è sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per il risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro stradale. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ridetermina l’entità della responsabilità dei protagonisti del sinistro, attribuendo un paritario grado di partecipazione al danneggiato e all’altro conducente. Preso atto della somma già corrisposta dalla compagnia assicuratrice al danneggiato in epoca anteriore al giudizio di merito, il giudice d’appello disattende ogni ulteriore rivendicazione risarcitoria e dispone la compensazione parziale delle spese di primo grado e l’integrale compensazione di quelle d’appello.

Il danneggiato propone ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando la ricostruzione del sinistro, il divieto di ius novorum in appello e l’applicazione del concorso di colpa ex art. 2054, secondo comma, cod. civ. La compagnia assicuratrice resiste con controricorso; l’altro conducente non svolge difese.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali il ricorrente denuncia la violazione delle norme sull’uso delle presunzioni e il travisamento della prova. Il Collegio rileva che le censure, al di là delle plurime violazioni di legge dedotte, si risolvono in una rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità.

Nell’illustrazione della doglianza non compare alcuna evocazione concreta delle norme degli artt. 2700, 2727 e 2729 cod. civ., né degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Le considerazioni sui criteri presuntivi risultano irrispettose dei criteri indicati da Sezioni Unite n. 1785 del 24.01.2018; quelle sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non rispettano i criteri di Sezioni Unite n. 20867 del 30.09.2020; il travisamento della prova è dedotto senza riguardo ai limiti delineati da Sez. 3 n. 12971 del 26.04.2022.

Il giudice d’appello non ha tratto dagli indici presuntivi alcun contenuto rappresentativo arbitrario o irragionevole, né fondato su elementi privi di gravità e precisione. Il ricorrente si è limitato a intendere gli indici secondo il proprio soggettivo punto di vista. Del tutto fuori luogo è la censura sull’art. 2700 cod. civ., non venendo in considerazione la veridicità di quanto attestato dai pubblici ufficiali su fatti avvenuti alla loro presenza, restando ferma l’assenza di efficacia probatoria privilegiata delle ricostruzioni tentate dagli agenti sopraggiunti dopo il sinistro.

Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., è infondato: le modalità di verificazione del sinistro hanno costituito oggetto tanto del primo grado, per averle dedotte l’attore, quanto dell’appello, per averle dedotte la compagnia. Tutte le questioni connesse, compresa la corresponsabilità del danneggiato, restano nei limiti di disponibilità del giudice d’appello. Le conclusioni della controparte, sollecitando il rigetto della domanda, implicavano la rivendicazione del secondo comma dell’art. 2054 cod. civ.

Il quarto motivo è inammissibile. Il ricorrente censura l’applicazione del concorso di colpa ex art. 2054 cod. civ. senza confrontarsi con la ratio del giudice d’appello, che aveva escluso la ricostruibilità esatta delle modalità del fatto e affermato che entrambi i conducenti si erano sottratti ai doveri cautelari. Il motivo che non rispetti tale requisito è nullo e sanzionato con l’inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., secondo il principio di Sez. 3 n. 359 dell’11.01.2005. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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