Usucapione e presunzione di possesso: onere probatorio del comodato (Cass. civ. Sez. II n. 14565 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione, il rapporto di fatto con il bene si presume possesso ai sensi dell’art. 1141, primo comma, cod. civ., con la conseguenza che grava su chi contesti l’altrui usucapione l’onere di provare che quella relazione sia sorta come mera detenzione qualificata in forza di un comodato. Nel giudizio di legittimità resta sottratto al sindacato l’apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice di merito, purché sorretto da motivazione coerente, non essendo sufficiente a fondare il ricorso la prospettazione di una lettura del compendio istruttorio difforme da quella dei giudici del merito. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di spese, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione.
Il Fatto
I ricorrenti proposero opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ. contro una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato un fabbricato rurale di proprietà di un soggetto, loro parente, in una causa tra questi e altri congiunti. Sostenevano di essere proprietari dell’immobile.
Il convenuto resistette e propose domanda riconvenzionale di usucapione, deducendo di aver posseduto il bene per oltre un trentennio. Il Tribunale accolse l’opposizione, dichiarò l’inefficacia della sentenza opposta nei confronti degli opponenti e rigettò la riconvenzionale. La Corte d’Appello di Palermo riformò la decisione, riconoscendo il fabbricato di proprietà dell’appellante per intervenuta usucapione, con condanna degli appellati a rifondere un terzo delle spese e compensazione dei restanti due terzi. I soccombenti ricorsero per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato per primo il profilo preliminare relativo alla regolarità della notifica del ricorso nei confronti di alcuni intimati. Ha ritenuto la questione superata, poiché il ricorso è prima facie infondato: in tal caso è superfluo disporre la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, giacché il relativo adempimento comporterebbe un aggravio di spese e un allungamento dei tempi senza alcun beneficio effettivo per la garanzia dei diritti processuali delle parti, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.
Nel merito, il primo motivo lamentava la violazione delle regole in tema di possesso e prova, sostenendo che il convenuto occupasse il bene per tolleranza dei parenti e non in forza di un possesso utile. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la censura, oltre l’intitolazione, si risolveva nella proposta di una lettura del materiale istruttorio opposta a quella dei giudici del merito. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutarne attendibilità e concludenza.
La Corte ha escluso il vizio di motivazione, oggi denunciabile solo se si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante e risulti dal testo della sentenza, nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità incomprensibile. Ha altresì escluso la violazione dell’art. 2697 cod. civ., configurabile solo quando l’onere probatorio sia attribuito a parte diversa da quella gravata.
Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva esposto che il rapporto di fatto con l’immobile risaliva a tempo più che sufficiente all’usucapione e che esso doveva presumersi possesso ai sensi dell’art. 1141 cod. civ., in difetto di prova, da parte degli attuali ricorrenti, che si fosse trattato di detenzione qualificata da comodato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in un contratto a effetti obbligatori, la traditio non configura trasmissione del possesso, ma insorgenza di mera detenzione, salvo interversio possessionis. Il richiamo dei ricorrenti alla “tolleranza” ha introdotto una questione nuova, implicante accertamenti in fatto, inammissibile.
Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: il secondo e il terzo riproponevano una rivalutazione del merito già inammissibile, il quarto e il quinto investivano la discrezionalità del giudice in materia di spese. Il ricorso è stato rigettato, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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