Opposizione a sanzione: prova documentale della tempestività nel processo (Cass. civ. Sez. II n. 8362 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di produzione di documenti nuovi in appello, sancito dall’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., si riferisce ai mezzi di prova relativi al merito della causa, cioè ai fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni sostanziali. Esso non opera per gli atti destinati a dimostrare lo svolgimento e la regolarità dell’attività processuale, come l’avviso di ricevimento che attesta la tempestività della spedizione dell’atto introduttivo. Il giudice d’appello che dichiari inammissibile la produzione di tale documento incorre in un errore di diritto, decisivo ai fini della declaratoria di tardività dell’opposizione.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, elevato dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Il Giudice di pace dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 639/2020, respingeva l’appello. Il giudice riteneva ammissibile il ricorso in opposizione a mezzo del servizio postale, ma escludeva che fosse stata fornita prova della spedizione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale. L’avviso di ricevimento, prodotto solo in appello, era considerato inammissibile in applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo di ricorso, che censura la conferma della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione nonostante emergesse dagli atti la prova della tempestività del rimedio. Il ricorrente contesta altresì il rigetto della produzione in appello dell’avviso di ricevimento contenente la data di spedizione.

Il motivo è fondato. Il Tribunale ha richiamato l’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. per escludere la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente l’opposizione, che attestava la tempestività della spedizione. Questa conclusione è errata.

Il divieto dettato dall’art. 345 cod. proc. civ., riferendosi espressamente ai mezzi di prova, si applica esclusivamente ai documenti o alle prove relative al merito della causa, cioè ai fatti su cui si fondano le domande e le relative eccezioni di merito. Esso non opera nei confronti degli atti volti a dimostrare lo svolgimento e la regolarità dell’attività processuale, e quindi a superare eventuali eccezioni di decadenza per il mancato adempimento di oneri relativi al processo. La Corte richiama sul punto i propri precedenti Cass. n. 17062 del 2019 e Cass. n. 5610 del 2019.

Nel caso di specie l’errore del Tribunale è risultato decisivo. Dalla documentazione emerge che il ricorso in opposizione è stato spedito in data 4.3.2016, e quindi entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, avvenuta il 3.2.2016.

Il secondo motivo, che riproduce i motivi di opposizione non esaminati, e il terzo, che investe la regolamentazione delle spese, sono dichiarati assorbiti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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