Inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13309 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione dei vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica del contenuto minimo costituzionale della motivazione, individuato in negativo nelle ipotesi di mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità. L’omesso esame rileva solo se riferito a un preciso accadimento storico-naturalistico, e non a questioni o argomentazioni. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. presuppone la totale omissione di un provvedimento sulla domanda, non già un esame che si assuma carente.

Il Fatto

La controversia riguarda un dirigente il cui contratto di lavoro, in essere con una società concessionaria autostradale, è stato ceduto alla capogruppo. Dopo il transito, il lavoratore è stato licenziato; il giudice di secondo grado ha annullato la cessione del contratto e dichiarato l’inefficacia del licenziamento, riconoscendo il diritto al ripristino del rapporto con la società originaria. La sentenza d’appello ha inoltre rigettato la domanda risarcitoria e assorbito l’appello della società cessionaria.

Avverso tale pronuncia la società cedente propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. Il lavoratore resiste con ricorso incidentale autonomo, relativo all’indennità legata al Management by Objectives, e con ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti depositano memorie.

La Motivazione della Corte

I tre motivi del ricorso principale sono esaminati congiuntamente. La Corte li ritiene inammissibilmente formulati in modo promiscuo: la parte denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione senza rendere possibile scindere le ragioni dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità. Sul punto richiama Cass. n. 3397 del 2024, Cass. n. 18715 del 2016 e Cass. n. 2268 del 2022.

Nel merito, la Corte osserva che le doglianze contestano l’accertamento del giudice territoriale sulle circostanze della cessione e sulle sue conseguenze, con censure intrise di rilievi fattuali e di rinvii alle risultanze probatorie. Si verte dunque in una valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il controllo resta circoscritto alla verifica del requisito motivazionale nel suo contenuto minimo costituzionale, richiamato dall’art. 111, comma 6, Cost., secondo le note ipotesi individuate dalla giurisprudenza (Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).

La Corte rileva che la società ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico, ma contesta aspetti valutativi dell’iter motivazionale. L’omesso esame, precisa, deve riferirsi a un preciso accadimento o circostanza in senso storico-naturalistico, non a questioni o argomentazioni. Nel caso concreto, il giudice d’appello ha individuato diversi e significativi indici rivelatori di un comportamento artificioso, fondati su una lettura non implausibile delle risultanze processuali: il parziale distacco del dirigente, la trattativa sull’eliminazione del patto di non concorrenza, la mancanza di prova sulle giustificazioni della soppressione del posto. Tale motivazione è sottratta al sindacato di legittimità, in linea con Sezioni Unite n. 34476 del 2021.

Quanto al ricorso incidentale autonomo, la Corte lo dichiara inammissibile. Le censure afferenti alle domande sull’MBO non riproducono compiutamente nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio di merito, né indicano la collocazione nel fascicolo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., secondo Cass. n. 27551 del 2024, Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e Cass. n. 29093 del 2018. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. La Corte compensa integralmente le spese e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *