Tutela contrattuale del dirigente per fatti connessi alle funzioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13307 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tutela contrattuale prevista dall’art. 15 CCNL Dirigenti Aziende Industriali in favore del dirigente sottoposto a procedimento penale presuppone che i fatti addebitati siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni dirigenziali. Il rimborso delle spese legali operato dal datore di lavoro costituisce comportamento concludente, rilevante ex art. 1362, comma 2, cod. civ., dal quale si desume il riconoscimento della connessione tra fatti e funzioni. L’interpretazione del regolamento contrattuale è riservata al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo che risulti violata una regola legale di ermeneutica. La doglianza di violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a soggetto diverso da quello gravato. La violazione di norme costituzionali è deducibile come motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. solo se le norme siano di immediata applicazione.

Il Fatto

Un dirigente di una società, dopo il rinvio a giudizio per fatti legati a un cantiere aziendale, risolveva il rapporto e agiva in giudizio per ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto, entrambe previste dall’art. 15 CCNL applicabile ai dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d’appello di Roma, in riforma, la accoglieva, riconoscendo le indennità per un importo complessivo lordo indicato nel provvedimento. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; il dirigente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La società censurava, con il primo motivo, la violazione dell’art. 25 Cost., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 15 CCNL, assumendo che fosse onere del datore allegare la mancanza di connessione tra i fatti e le funzioni. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 1362 cod. civ. e l’erronea interpretazione dei capi di imputazione, dai quali sarebbe emerso che i fatti erano stati attuati nell’interesse della società.

La Corte, esaminati congiuntamente i motivi, li ha respinti. Ha preliminarmente richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 11167 del 2022: la violazione di norme costituzionali è prospettabile autonomamente ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. solo ove le norme siano di immediata applicazione.

Quanto all’art. 2697 cod. civ., secondo consolidata giurisprudenza — Cass. n. 18092 del 2020 — la censura è ammissibile solo se il giudice abbia addossato l’onere della prova a chi non ne era gravato; ipotesi esclusa nel caso concreto. L’interpretazione del contratto, ha aggiunto la Corte, è attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in legittimità, salvo violazione delle regole legali di ermeneutica, non ravvisabile per il solo fatto che sia stata scelta una lettura diversa da quella prospettata dalla parte (Cass. n. 11254 del 2018).

Nel merito, la Corte ha ricostruito l’art. 15 CCNL, che subordina la tutela alla derivazione della responsabilità civile o penale da azioni od omissioni compiute nell’ambito delle funzioni dirigenziali, con esclusione nei casi di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. Ha richiamato la giurisprudenza che esclude l’operatività della tutela quando il comportamento penalmente rilevante sia attuato non a favore, ma in danno del datore (Cass. n. 5938 del 2006, Cass. n. 8467 del 2003, Cass. n. 21439 del 2019).

La Corte d’appello aveva correttamente rilevato che difettava la stessa allegazione della non connessione dei fatti alle funzioni, essendo anzi incontestato che la società avesse rimborsato, almeno in parte, le spese legali ex comma 4 dell’art. 15 CCNL e avesse ammesso per iscritto l’applicabilità della norma. Il rimborso, comportamento concludente ex art. 1362, comma 2, cod. civ., valeva come riconoscimento della connessione dei fatti all’esercizio delle funzioni; diversa lettura svuoterebbe la tutela collettiva. Nessuna allegazione era stata offerta su dolo o colpa grave: il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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