Inammissibili i ricorsi per travisamento prova e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. II n. 41786 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, al fine di censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, poiché i limiti all’ammissibilità delle doglianze sulla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati invocando la lettera c) della medesima disposizione. Il vizio di travisamento della prova, in caso di doppia conforme, è deducibile solo se il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento, di tale macroscopica evidenza da imporre il riscontro della non corrispondenza tra motivazioni e compendio probatorio. È generica la censura sul diniego delle attenuanti generiche che non indichi gli elementi positivi da valorizzare né si confronti con le considerazioni negative sulla personalità dell’imputato.

Il Fatto

La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Caltagirone, rideterminava le pene inflitte a due imputati appellanti in relazione a una tentata rapina aggravata e a lesioni personali in concorso, assolvendoli da un ulteriore reato e concedendo a uno solo la sospensione condizionale della pena.

Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso entrambi gli imputati. Il primo eccepiva l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., il vizio di motivazione nella valutazione delle prove e delle dichiarazioni della persona offesa, l’omessa valutazione della richiesta di attenuanti generiche e la mancata riqualificazione del fatto in tentato furto con strappo. Il secondo deduceva il vizio di motivazione sul rigetto delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., l’applicazione dell’aggravante delle più persone riunite e l’entità della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, per manifesta infondatezza dei motivi.

Quanto al primo ricorso, la Corte ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, secondo cui non è ammissibile il motivo che, deducendo la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., tenti di superare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ricorrendo alla lettera c) della medesima disposizione. Sul travisamento della prova è stato ribadito il principio di Sez. II n. 5336 del 09/01/2018, applicabile in caso di doppia conforme solo nei limiti indicati.

Il ricorrente, nonostante la conferma della condanna, si è limitato a sostenere genericamente l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, senza indicare profili di travisamento. La Corte territoriale ha invece ricostruito la condotta attraverso il narrato della vittima, ritenuto lineare e privo di contraddizioni, richiamando il verbale di sommarie informazioni e rilevando che l’azione violenta fu rivolta alla persona offesa, con impossessamento impedito solo dalla sua resistenza: corretta, dunque, la qualificazione in termini di tentata rapina.

Sulle attenuanti generiche, il ricorrente non ha indicato gli elementi positivi da apprezzare e non si è confrontato con le considerazioni negative sulla personalità degli imputati, incentrate sui precedenti, sulla proditorietà dell’aggressione e sulla futilità della stessa.

Il secondo ricorso è parimenti inammissibile. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con riferimento alla situazione personale del ricorrente e alle modalità della condotta. Il motivo sull’aggravante delle più persone riunite è estraneo all’appello e proposto per la prima volta in cassazione, non potendo essere sollevate questioni non devolute al giudice di appello. I rilievi sulla pena, peraltro contenuta, risultano generici. All’inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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