Inammissibile il ricorso che maschera una richiesta di riesame del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 33653 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il sindacato di legittimità non può convertirsi in un riesame del fatto e della prova. La qualificazione giuridica del contratto non legittima la Corte a rinnovare l’accertamento sul conferimento dell’incarico, quando il giudice di merito ne ha escluso la prova con motivazione adeguata.
Il Fatto
Un professionista assumeva di aver ricevuto incarico da una società per una pratica di finanziamento e, dopo un acconto, di non essere stato pagato delle proprie spettanze. Otteneva dal Tribunale di Taranto un decreto ingiuntivo, al quale la società ingiunta si opponeva. Con sentenza n. 313/2020 il Tribunale rigettava l’opposizione.
La società proponeva appello e la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 250 del 16 giugno 2023 accoglieva il gravame, riformava la decisione e revocava il decreto ingiuntivo. Il professionista ricorreva allora per cassazione con un unico motivo; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare inesistente il contratto di mandato professionale stipulato da un usurpatore del nome del legale rappresentante della società, con firma apocrifa. Sostiene che il contratto andrebbe considerato esistente ma improduttivo di effetti nella sfera dell’apparente firmatario, salvo ratifica.
La Corte non entra nel merito di tale qualificazione perché il motivo è inammissibile. Il giudice di merito, nelle pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, ha ritenuto non raggiunta la prova del conferimento dell’incarico per l’attività di cui si chiedeva il compenso. Il ricorrente, anche avanzando argomentazioni che non specifica essere già state formulate nei gradi precedenti, sotto la formale invocazione del vizio di legge perviene in sostanza a sollecitare un riesame del fatto e della prova.
Tale sindacato è estraneo al giudizio di legittimità. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione dei vizi di legge o di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., n. 34476/2019; Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della controricorrente che si dichiara antistatario. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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