Impugnabilità dell’estratto di ruolo e interesse ad agire del contribuente (Cass. civ. Sez. Un. n. 12459 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’impugnazione dell’estratto di ruolo e, mediatamente, della cartella di pagamento della cui notificazione si denunci l’omissione o l’invalidità è subordinata a un interesse ad agire concreto e attuale, che il contribuente ha l’onere di allegare e dimostrare. Il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 2021, si applica ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, senza avere natura di norma di interpretazione autentica. Ove manchi la dimostrazione di tale pregiudizio, il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il Fatto

Il contribuente apprende, tramite un estratto di ruolo rilasciatogli nel novembre 2016, dell’esistenza di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per tributi doganali relativi all’anno di imposta 2014, per un importo superiore a ottantamila euro. Propone ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno avverso l’estratto di ruolo e la cartella, deducendo vizi della notificazione.

Il giudice di primo grado accoglie il ricorso, ritenendo non dimostrata la legale conoscenza della cartella a causa della tardività della documentazione prodotta dall’agente della riscossione. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglie l’appello dell’ente impositore e rigetta il ricorso introduttivo. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi; la Sezione tributaria, investita del ricorso, ne rimette la trattazione alle Sezioni Unite per la rilevanza della questione sul litisconsorzio nel processo tributario di appello.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite premettono che l’esame dei motivi deve essere preceduto dalla verifica dell’ammissibilità del ricorso, ponendosi una questione logicamente prioritaria rispetto a quella rimessa dalla Sezione tributaria. Occorre cioè stabilire se il ricorso introduttivo fosse ammissibile o se difettasse l’interesse a una tutela immediata avverso l’estratto di ruolo.

Il collegio richiama il principio secondo cui il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., Sez. U. n. 26283 del 2022). La norma, pur priva di efficacia retroattiva, plasma l’interesse ad agire, che va dunque allegato e dimostrato dal contribuente.

La Corte ricostruisce la ragione storica del precedente orientamento, che riconosceva l’impugnabilità dell’estratto di ruolo per assicurare la tutela del contribuente in presenza di atti fiscali non notificati (Cass., Sez. U. n. 19704 del 2015). Tali limitazioni alla tutela giurisdizionale, osserva il collegio, sono venute meno grazie al rafforzamento delle garanzie riconosciute nella fase esecutiva.

Il principio trova conferma nella Corte cost. n. 190 del 2023, che, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in materia, ha evidenziato come la norma innalzi la soglia del bisogno di tutela ai fini dell’impugnazione diretta del ruolo e della cartella e abbia dato atto dell’utilizzo abnorme dell’impugnazione degli estratti di ruolo, con proliferazione di contenzioso strumentale.

Nel caso di specie il contribuente non ha allegato ragioni idonee a giustificare una tutela anticipata, tanto più che la cartella non risulta posta a fondamento di alcuna attività esecutiva. Manca dunque l’interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo. La sentenza d’appello è pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ., per l’inammissibilità del ricorso originario, con compensazione integrale delle spese di legittimità e di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *