Inammissibile il ricorso per cassazione con motivi generici e cumulativi (Cass. civ. Sez. V n. 4008 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi, oltre a non confrontarsi con il decisum della sentenza impugnata, sono formulati in termini generici, confusi e cumulativi, così da rimettere alla Corte il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili. Il vizio di motivazione apparente, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. La censura che, pur deducendo violazione di legge, miri alla rivalutazione delle prove è inammissibile perché tende a trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. È inammissibile, infine, il motivo che investa una questione non trattata nella sentenza impugnata, ove il ricorrente non alleghi e indichi l’atto in cui l’aveva dedotta nei gradi di merito.

Il Fatto

La ricorrente, in qualità di erede del contribuente, impugna la sentenza della C.t.r. del Lazio che, rigettando l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado favorevole all’Agenzia delle entrate. Oggetto della controversia è un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, con cui era stato accertato in capo al dante causa un maggior reddito derivante dalla vendita della licenza taxi: a fronte di un corrispettivo dichiarato di euro 40.000,00, l’Ufficio aveva determinato il corrispettivo in euro 170.000,00.

La contribuente propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui aggiunge ulteriori deduzioni con memoria depositata il 29 dicembre 2023, tra cui la questione della nullità della sentenza di primo grado per essere stata resa dopo la morte della parte.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare il quarto motivo, che prospetta un error in procedendo potenzialmente idoneo a determinare la nullità della sentenza, e lo dichiara inammissibile. Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, riconducibile alla nullità di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura solo quando la motivazione manchi del tutto o quando le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterne l’individuazione come giustificazione del decisum.

Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la successiva giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Nel caso di specie il vizio non sussiste, poiché la sentenza impugnata ha reso risposta compiuta ed esauriente a ciascuno dei motivi scrutinati. Il motivo, inoltre, aggredisce indistintamente le sentenze di primo e secondo grado ed è formulato in termini generici, senza indicare quale specifica statuizione non rispettasse il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.

Il primo motivo è parimenti inammissibile. Ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata. Nel caso concreto, il motivo non coglie l’effettiva portata della motivazione: la sentenza non si fonda solo sulle dichiarazioni del terzo acquirente, ma anche sulla scrittura privata intercorsa tra le parti e sulla copia degli assegni corrisposti. La censura, che mira a un nuovo esame dei fatti, realizza una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.

Il secondo motivo, con cui si deduce la nullità per difetto di legittimazione del sottoscrittore dell’accertamento, è inammissibile perché investe una questione non trattata nella sentenza di appello. Qualora una questione giuridica implicante accertamenti di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare l’atto in cui l’aveva fatta, onere non assolto. Il terzo motivo, relativo a un asserito vizio del contraddittorio endo-procedimentale, è inammissibile per le stesse ragioni, non confrontandosi con la statuizione della C.t.r. sul rituale espletamento del contraddittorio. Il motivo da memoria, infine, è inammissibile perché nuovo e non proposto con il ricorso. Il ricorso è quindi dichiarato complessivamente inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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