Inammissibile il ricorso per cassazione con motivi generici e prescrizione non maturata (Cass. pen. Sez. VII n. 40161 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso che si limitano a enunciare violazioni di legge e vizi di motivazione, senza argomentazione a sostegno, violano l’art. 581 lett. c) cod. proc. pen. e sono inammissibili a norma dell’art. 591, lett. c) cod. proc. pen. La doglianza sulla particolare tenuità del fatto investe valutazioni di prova rimesse al giudice di merito e non è deducibile in cassazione quando la motivazione sia congrua. Nel reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000, il pagamento integrale dei debiti tributari prima dell’apertura del dibattimento non integra causa di non punibilità, ma solo circostanza attenuante. La prescrizione non matura se il termine massimo non è decorso alla data della sentenza d’appello, e l’inammissibilità del ricorso preclude il computo del periodo successivo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000, per avere indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi, ottenendo indebitamente un credito d’imposta. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 17.06.2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: motivazione carente e contraddittoria; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; mancata applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 74/2000, per essere intervenuto l’integrale pagamento dei debiti tributari prima dell’apertura del dibattimento; mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva che l’art. 581 lett. c) cod. proc. pen. esige l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Nel caso concreto l’assunto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione di sostegno. L’inosservanza del disposto, sotto il profilo della genericità dei motivi, è sanzionata dall’art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.
La seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua. Nel caso di specie il giudice di merito ha affermato la particolare gravità dell’illecito, evidenziando che la condotta non può ritenersi né episodica né occasionale, per avere il ricorrente falsificato, o comunque contribuito a falsificare, numerose fatture relative a spese mediche, utilizzandole per ottenere indebitamente un rilevante credito d’imposta.
Anche la terza doglianza è riproduttiva di profili già vagliati e disattesi con congrui argomenti giuridici. La Corte territoriale ha precisato che, per il reato contestato, il pagamento dell’importo dovuto prima dell’apertura del dibattimento non determina una causa di non punibilità, ma integra esclusivamente una circostanza attenuante, già valorizzata dai giudici di merito nella determinazione della pena.
La quarta doglianza è manifestamente infondata. Il reato, commesso il 07.07.2015, non risultava prescritto alla data della sentenza d’appello del 17.06.2025: per il delitto contestato opera un termine massimo di prescrizione pari a dieci anni, con maturazione non prima del 07.07.2025. L’inammissibilità del ricorso preclude inoltre la computabilità, nel termine prescrizionale, del periodo successivo all’emanazione della sentenza di secondo grado.
Stante l’inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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