Pena concordata ex art. 599-bis: ricorso inammissibile sul quantum (Cass. pen. Sez. II n. 33001 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento in appello, il controllo che la Corte di appello deve svolgere sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è limitato alla legalità della pena e non si estende alla congruità della stessa. In ragione delle differenze strutturali tra l’istituto dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e quello dell’art. 444 cod. proc. pen., il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena concordata dalle parti. La declaratoria di inammissibilità, difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso, va pronunciata con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’01.04.2026, in parziale riforma della decisione del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 27.11.2025, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., riduceva la pena inflitta a uno degli imputati e rideterminava quella dell’altro, riconosciuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Firenze del 26.11.2020, divenuta irrevocabile il 15.01.2021.
Avverso la sentenza di appello il difensore di fiducia degli imputati proponeva due distinti ricorsi per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduceva, per entrambi, i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen., per erronea applicazione della pena e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha dichiarato inammissibili i ricorsi per indeducibilità della censura proposta. Il fulcro del ragionamento sta nella distinzione tra il patteggiamento in appello e quello di primo grado.
La Corte ha richiamato le differenze strutturali tra l’istituto dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e quello dell’art. 444 cod. proc. pen. Da tale diversità discende che il controllo demandato al giudice di appello sulla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, non dovendo egli neppure valutare la congruità della stessa. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può soltanto accogliere o rigettare la richiesta.
Il Collegio ha sostenuto la propria conclusione con il richiamo a un indirizzo consolidato: Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28.01.2004; Sez. 5, n. 7333 del 13.11.2018, dep. 2019; Sez. 3, n. 19983 del 09.06.2020. Da tale orientamento deriva che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena concordata dalle parti.
Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso, la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. La Corte ha precisato che tale previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella della prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata ex artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen. per i ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.
All’inammissibilità è seguita per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000 in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari