Ricorso in cassazione proposto da difensore non cassazionista e inammissibilità dei motivi (Cass. pen. Sez. VII n. 40160 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, né la sopravvenuta nomina di un difensore legittimato sana il vizio originario, restando il rapporto processuale ritualmente costituito solo ove l’avviso di udienza sia notificato al difensore divenuto nel frattempo abilitato. In tema di reati edilizi, la natura pertinenziale dell’opera va esclusa quando il manufatto, pur legato da vincolo di servizio al fabbricato principale, non sia coessenziale ma ulteriore rispetto a esso, occupando aree e volumi diversi e risultando suscettibile di utilizzo autonomo. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Locri per un illecito edilizio relativo alla realizzazione di un manufatto abusivo, qualificato come deposito, asseritamente posto a servizio dell’abitazione principale di cui è comproprietario. Avverso la sentenza ha proposto appello, poi riqualificato come ricorso per cassazione, articolando tre motivi: travisamento probatorio e erronea individuazione dell’autore del reato; violazione di legge per il mancato riconoscimento della natura pertinenziale del manufatto, con conseguente insussistenza dell’illecito; infine, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte rileva che l’originario atto di appello era stato depositato unicamente da un difensore non iscritto all’albo dei cassazionisti, con iscrizione intervenuta solo successivamente. Richiamando Sez. II n. 29575 del 12.07.2022, il Collegio afferma che è inammissibile il ricorso proposto da avvocato non legittimato, neppure se segua il deposito della nomina di un difensore iscritto nell’albo speciale.

Tuttavia, il rapporto processuale si è ritualmente costituito alla notifica dell’avviso di udienza, avvenuta dopo l’iscrizione del difensore all’albo ex art. 613 cod. proc. pen., nonostante il decesso del codifensore cassazionista.

Nel merito, il primo e il secondo motivo sono costituiti da mere doglianze di fatto, volte a una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Il secondo è inoltre manifestamente infondato. Sul punto decisivo, la Corte richiama l’art. 3, comma 1, lett. E.6), d.P.R. n. 380 del 2001, letto con la nozione di pertinenza dell’Allegato A, voce n. 34, del Regolamento Edilizio Tipo, e la giurisprudenza amministrativa (Cons. St. n. 904/2019; Cons. St., Sez. VI n. 10730 del 12.12.2023): la natura pertinenziale va negata per gli interventi non coessenziali, suscettibili di uso autonomo e occupanti aree e volumi ulteriori. Tale è il manufatto in esame.

Quanto all’individuazione dell’autore, la Corte ritiene non censurabile il ricorso al principio del “cui prodest”, ove supportato da ulteriori elementi indiziari, come la presenza in loco al sopralluogo e l’intestazione della particella (Sez. III n. 26527 dell’11.04.2024). Infine, il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. è immune da vizi, avendo il giudice valorizzato la non lieve intensità del dolo, in coerenza con Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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