Ricorso per cassazione e omesso esame del fatto decisivo: onere di localizzazione (Cass. civ. Sez. I n. 10043 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, è denunciabile in cassazione solo entro i confini della riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, restando estranea ogni valutazione sulla semplice insufficienza della stessa. Il ricorrente che deduca tale vizio è tenuto, nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., a individuare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale che lo prova, il come e il quando esso è stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività, con esatta localizzazione del documento nel fascicolo e trascrizione o descrizione delle sue parti essenziali. L’omesso esame di un elemento istruttorio non integra il vizio quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
Il Fatto
Un ente locale affidò a una società l’incarico di costituire una banca dati per il controllo e l’accertamento delle imposte locali, pattuendo un corrispettivo pari a una quota percentuale delle maggiori entrate fiscali ottenute tramite lo strumento. Insorta una reciproca contestazione di inadempimento, la controversia fu devoluta al giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria. Il collegio arbitrale accertò, in parziale accoglimento della domanda dell’impresa, un credito di € 350.000 in linea capitale nei confronti dell’ente.
Il lodo fu impugnato in via principale dall’ente e in via incidentale dalla società. La Corte d’Appello di Roma respinse entrambe le impugnazioni, compensando le spese. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolando la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La società ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale; l’ente ha depositato a sua volta controricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente principale assume che la Corte territoriale, dopo avere condiviso l’interpretazione della clausola sul corrispettivo prospettata dall’ente, avrebbe affermato l’assenza di prova circa la corresponsione di precedenti rimesse in acconto, omettendo così di esaminare il fatto documentato di un pagamento già eseguito per importo largamente superiore. Il motivo è dichiarato inammissibile.
La Corte richiama i canoni elaborati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 7.4.2014, n. 19881 del 22.9.2014 e n. 15486 del 22.6.2017: il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e concerne solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ravvisabile nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Quanto ai requisiti di specificità, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato dal quale esso risulta esistente, il come e il quando il fatto è stato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività. Nella specie il ricorrente si limita a richiamare un documento depositato nel giudizio arbitrale, senza trascriverlo né riportare la parte del lodo che lo richiamerebbe, senza localizzarlo nel fascicolo e senza produrlo unitamente al ricorso. Non è dato conto, inoltre, di quando e come il tema dei pagamenti sia stato sottoposto alla Corte d’Appello.
Il Collegio respinge l’argomento della memoria illustrativa, che prospetta l’incompatibilità di tale orientamento con una norma di attuazione del codice di procedura penale e con la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Il codice di procedura penale non trova applicazione in una controversia civile e, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022, l’esigenza di specificità non impone la trascrizione integrale dei documenti, ma la loro esatta collocazione e la descrizione delle parti essenziali. Inoltre, poiché la Corte d’Appello ha affermato l’accertamento negativo sulla deduzione e prova delle rimesse, il fatto è stato comunque esaminato. Il ricorso incidentale, tardivo, resta inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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