Nozione eurounitaria di retribuzione feriale e sindacato di sussunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13042 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di retribuzione feriale ricavabile dall’art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Il giudizio di sussunzione postula tre accertamenti successivi e condizionati: la natura retributiva dell’emolumento; il suo collegamento con le mansioni o con lo status; l’effetto potenzialmente dissuasivo del mancato riconoscimento, da valutare sulla retribuzione mensile e non annuale. La determinazione della retribuzione dovuta nel periodo di ferie è rimessa alla contrattazione collettiva, che può escludere alcune voci senza contrasto con l’art. 36 Cost., ma l’erronea esclusione di una voce che integri la nozione eurounitaria costituisce errore di sussunzione, sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti di una società di trasporto pubblico, avevano chiesto al Tribunale di Napoli la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali che escludevano dalla base di calcolo della retribuzione per ferie l’indennità perequativa, l’indennità compensativa e l’indennità di turno, oltre alla condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato le domande.
La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato il rigetto. Aveva ritenuto che le indennità perequativa e compensativa fossero legate alla presenza effettiva in servizio e non alle mansioni, e che l’indennità di turno compensasse la fatica del lavoro in giorni di riposo, essendo inoltre esclusa dalla base di computo da un accordo nazionale. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando violazione degli artt. 1, 4 e 36 Cost. e della normativa comunitaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto delimitato l’ambito del ricorso, rilevando che esso investe il solo computo delle indennità perequativa e compensativa: sull’indennità di turno si è formato il giudicato interno. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente per connessione e accolti per quanto di ragione.
Il passaggio decisivo riguarda l’accordo aziendale del 2012. La Corte territoriale aveva affermato che esso avrebbe legato le indennità alla sola presenza in servizio. Tale assunto non si confronta con il punto della clausola secondo cui la misura della voce è fissa e unica per ogni categoria professionale e calcolata su valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla presenza media annua. Una voce determinata in misura fissa è quindi logicamente svincolata dall’effettiva presenza, perché altrimenti sarebbe stata calcolata sui giorni di presenza e sarebbe risultata variabile per ciascun lavoratore.
Integrato così il presupposto della nozione comunitaria di retribuzione, la Corte ha richiamato i propri precedenti (tra gli altri, Cass. n. 13425/2019, Cass. ord. n. 25840/2024, Cass. n. 13932/2024, Cass. n. 20216/2022). La retribuzione feriale comprende ogni importo collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare il potenziale effetto dissuasivo, ossia che il prestatore sia indotto a rinunciare al riposo per non subire decurtazioni. La valutazione va compiuta sulla retribuzione mensile, non annuale.
La Corte ha poi ricostruito la fattispecie in termini di tre accertamenti successivi e condizionati: la natura retributiva dell’emolumento; il collegamento con le mansioni o con lo status; l’effetto potenzialmente dissuasivo, da verificare sulla retribuzione mensile. Nel caso concreto il giudice di merito ha errato nell’accertamento del secondo requisito e, quindi, nella sussunzione del fatto nella norma dell’art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE, pure esattamente identificata.
Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 26307/2014, Cass. n. 22348/2007, Cass. ord. n. 1537/2022, Cass. n. 21772/2019, Cass. n. 24756/2007), la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non si esaurisce nella verifica dell’ermeneutica della norma, ma si estende alla sussunzione del fatto accertato nell’ipotesi normativa. Ha quindi accolto il ricorso per quanto di ragione, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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