Ricorso per cassazione avverso ordinanza 41-bis limitato alla violazione di legge (Cass. pen. Sez. I n. 33971 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che applica il regime differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2, ord. pen. è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale ambito il controllo di legittimità comprende l’inosservanza di disposizioni sostanziali e processuali e l’assenza di motivazione, quale ipotesi in cui difettano i requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da rendere il provvedimento apparente o inidoneo a esplicitare il percorso logico seguito. Resta invece esclusa la censurabilità dell’ordinanza sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, trattandosi di vizi non deducibili nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza rigettava il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale che aveva applicato al detenuto il regime di cui all’art. 41-bis, commi 2 e 2-bis, ord. pen. L’interessato impugnava il provvedimento in cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente la motivazione del Tribunale sarebbe stata apparente, per aver fatto riferimento a elementi inesistenti e per non essersi confrontata con gli ulteriori elementi in atti e con gli argomenti difensivi, con particolare riguardo ai provvedimenti di revoca delle misure cautelari. Nel corso del procedimento è stata presentata richiesta di trattazione orale e sono pervenute le conclusioni scritte del sostituto procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata. Il Collegio la respinge, ribadendo che per i ricorsi fissati ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. la legge non prevede la trattazione nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che non è ammissibile la richiesta di discussione orale.
Nel merito la Suprema Corte richiama l’art. 41-bis, comma 2, ord. pen., che delimita l’ambito del sindacato devoluto alla cassazione, ammettendo il ricorso del procuratore generale, del detenuto, dell’internato o del difensore per la sola violazione di legge. Su questa base il Collegio ricostruisce, richiamando un pacifico arresto interpretativo, il perimetro del controllo di legittimità.
Il ricorso è inammissibile. Le doglianze, pur formulate nei termini della violazione di legge, afferiscono esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione e pertanto non sono consentite. Il vizio deducibile come mancanza di motivazione comprende l’ipotesi del provvedimento privo di giustificazioni e i casi in cui l’apparato argomentativo risulti carente e scoordinato nei passaggi logici essenziali; resta invece esclusa la censura per contraddittorietà e manifesta illogicità.
Nel caso concreto la Corte esclude che la motivazione del Tribunale sia apparente. Il giudice della sorveglianza ha richiamato il decreto ministeriale, l’istruttoria espletata, le conversazioni intercettate, lo stralcio della motivazione della sentenza, l’operatività dell’ambiente criminale di provenienza e il prestigio riconosciuto al detenuto. Le censure, tese a sollecitare una diversa lettura degli elementi acquisiti, non sono consentite e risultano manifestamente infondate. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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