Esigenze cautelari e pericolo di recidiva: motivazione e onere di specificità (Cass. pen. Sez. I n. 26098 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo richiesta l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato. Il requisito dell’attualità non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e impone un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Il ricorso per cassazione che ometta di indicare la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione è inammissibile per aspecificità, a norma dell’art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta proposta dall’indagato avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere per i delitti di detenzione illecita di armi comuni da sparo clandestine e ricettazione delle stesse. Le armi erano state rinvenute sull’auto guidata dall’indagato, dissimulate in una custodia per chitarra, dopo che questi si era dato alla fuga per sottrarsi al controllo di polizia.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi e l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, valorizzando la tipologia delle armi, la loro dissimulazione, il tentativo di sottrarsi ai controlli e i precedenti penali specifici. Ha inoltre escluso l’idoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, e delle misure non detentive. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato, oltre che generico e aspecifico, in tutti i suoi motivi. Richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che non indichi la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce all’inammissibilità ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024).

Il primo motivo — asserita apoditticità della motivazione sulle esigenze cautelari — non si confronta con l’ordinanza. Il Tribunale ha valutato in modo logico la disponibilità di armi clandestine, le modalità dell’occultamento, la fuga con manovre gravemente pericolose e la condotta oppositiva al fermo, traendone una condotta non occasionale ed espressiva di capacità operativa e dimestichezza con strumenti offensivi. La Corte richiama il principio per cui l’accertamento dei requisiti di attualità e concretezza richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025).

Il secondo motivo, relativo all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è inammissibile per difetto di specificità: l’ordinanza fonda la valutazione di attualità su un esame approfondito delle modalità della condotta, della gravità del reato e dei precedenti penali specifici, ritenuti indicativi di una inclinazione a violare la legge non estemporanea. La Corte ribadisce che il requisito dell’attualità non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede una valutazione prognostica basata sulle modalità della condotta, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026).

Anche il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati: l’ordinanza non ha desunto la pericolosità dalla sola gravità del reato, ma ha esaminato la personalità dell’indagato, la fuga e le sue modalità, i precedenti specifici e la giustificazione incredibile addotta. La fuga, per le modalità particolarmente gravi e la condotta di guida pericolosa per l’incolumità degli utenti della strada, è stata logicamente ritenuta dimostrativa di rilevante pericolosità.

Il quinto motivo è inammissibile per mancanza di specificità: l’ordinanza motiva in modo approfondito sulla necessità della custodia in carcere quale unica misura idonea, escludendo l’efficacia degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico, e valutando esplicitamente l’incidenza della condotta ammissiva, non accompagnata da elementi oggettivi di resipiscenza. Il sesto motivo è inammissibile per assoluta genericità: il ricorrente non indica quale rilevanza avrebbe avuto un’elencazione dettagliata dei precedenti. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, disponendo la trasmissione di copia al direttore dell’istituto penitenziario ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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