Ricorso in cassazione personale inammissibile per difetto di legittimazione (Cass. pen. Sez. V n. 5250 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo penale, a partire dal 3 agosto 2017, il giudizio davanti alla Corte di cassazione può essere instaurato esclusivamente attraverso il patrocinio di un difensore tecnico iscritto nell’albo speciale della Corte. L’art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017 ha soppresso, con efficacia da quella data, l’inciso che consentiva alla parte di provvedere personalmente, sì che la parte non abrogata dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. impone la sottoscrizione dell’atto di ricorso, a pena di inammissibilità, da parte di difensore abilitato. Il ricorso proposto personalmente dalla parte integra dunque una ipotesi di inammissibilità per difetto di legittimazione, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la procedura semplificata dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 16.05.2024, aveva confermato la decisione con cui il tribunale aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen..
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, con dichiarazione sottoscritta il 21.08.2024 e senza l’ausilio di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Suprema Corte. La questione sottoposta al Collegio è quindi quella della legittimazione a proporre l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla modifica normativa intervenuta con l’art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017, che ha soppresso, con efficacia dal 3 agosto 2017, l’inciso “Salvo che la parte non vi provveda personalmente,” con cui si apriva il primo comma dell’art. 613 cod. proc. pen..
Da tale soppressione il Collegio fa discendere il superamento della possibilità, per la parte, di instaurare personalmente il giudizio di legittimità. Nel processo penale vige ormai la regola secondo cui il ricorso davanti alla Corte di cassazione può essere proposto solo tramite un difensore tecnico dotato di specifica abilitazione.
Il fondamento della regola è nella parte non abrogata della stessa disposizione, secondo cui l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. La previsione non ammette equipollenze con la sottoscrizione della parte.
Ne deriva che il ricorso proposto dopo il 3 agosto 2017 personalmente dalla parte, senza l’ausilio del difensore abilitato, deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
Applicando tali principi al caso concreto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende, esclusa l’assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, secondo il richiamato insegnamento della Corte costituzionale n. 186 del 13.6.2000.
Nota della Redazione
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