Ricusazione del giudice: inammissibilità de plano e motivazione complessa (Cass. pen. Sez. V n. 5254 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza dei motivi è adottata con procedura camerale de plano, senza fissazione di udienza e senza avviso alle parti, poiché l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prescrive che il collegio provveda “senza ritardo” e non richiama le forme dell’art. 127 cod. proc. pen., applicabili invece alla decisione di merito sulla ricusazione. Non sussiste incompatibilità logica tra la declaratoria di inammissibilità e una motivazione complessa che illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza: l’obbligo di motivazione non viene meno nelle decisioni di inammissibilità. La causa di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ricorre solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali. Le condotte riconducibili al potere di conduzione dell’udienza e alla fisiologica espressione dei poteri istruttori non integrano anticipazione del giudizio.

Il Fatto

Due imputati, nel procedimento per diffamazione a mezzo stampa, propongono istanza di ricusazione nei confronti del magistrato che presiede il collegio giudicante. La Corte d’appello di Brescia, con ordinanza del 2 luglio 2024, dichiara l’istanza inammissibile. Avverso tale provvedimento gli imputati propongono ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata fissazione dell’udienza camerale con violazione del contraddittorio; il vizio di motivazione per la mancata acquisizione del filmato dell’udienza; l’errata applicazione dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla dedotta anticipazione del convincimento del giudice.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte ricorda che l’inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza va dichiarata con procedura camerale de plano, senza sentire le parti in camera di consiglio: l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. impone al collegio di provvedere “senza ritardo” e non richiama, a differenza del comma terzo, le forme dell’art. 127 cod. proc. pen. Il Collegio ribadisce che, nel caso di declaratoria per manifesta infondatezza, il ricusante non può dolersi del mancato rispetto dell’art. 127 cod. proc. pen., contestando la qualificazione dell’infondatezza operata dal giudice competente.

La Corte affronta poi il profilo che la difesa aveva prospettato come contraddittorio: il preteso contrasto tra la forma esteriore dell’inammissibilità e il contenuto argomentato del provvedimento. Il principio affermato è che non sussiste incompatibilità logica tra la dichiarazione di inammissibilità per motivi manifestamente infondati e una motivazione complessa che ne illustri le ragioni. L’obbligo di motivazione, si osserva, non viene meno nelle decisioni di inammissibilità, sicché la presenza di una motivazione congrua non è incompatibile con il tenore della decisione assunta.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile perché aspecifico e privo di confronto con il provvedimento impugnato. La Corte distrettuale aveva replicato che la copiosa produzione di verbali consentiva di rispondere adeguatamente all’istanza, non rendendo necessario acquisire il file della registrazione dell’udienza.

Sul terzo motivo, il Collegio conferma la corretta applicazione del principio delle Sezioni unite n. 41263 del 27/09/2005 in tema di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. I comportamenti censurati del giudice devono ricondursi al legittimo potere di conduzione dell’udienza e alla fisiologica espressione dei poteri istruttori. Non è anticipazione del giudizio la condotta del giudice che solleciti la risposta dell’imputato nel corso del suo esame. Dalle trascrizioni riportate dalla difesa non risulta che il giudice abbia insistito in modo incalzante sul profilo del segreto istruttorio, risultando il collegamento funzionale tra l’esternazione e la funzione esercitata nella specifica fase procedimentale. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *