Ricorso cassazione avverso rigetto reclamo fallimentare improcedibile senza copia notificata (Cass. civ. Sez. I n. 33605 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione o alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti da parte della cancelleria. Il mero silenzio sul punto, cui è equiparabile la dichiarazione che la sentenza non è stata notificata dalla controparte, non vale a superare la presunzione che l’ufficio abbia osservato le prescrizioni di legge. Ne consegue che resta preclusa la verifica officiosa della tempestività del ricorso e lo stesso va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

La corte d’appello ha rigettato il reclamo proposto da una società in liquidazione avverso la sentenza del tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione dell’art. 15 l. fall. per la non ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza nel procedimento prefallimentare, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall. per non avere il giudice d’appello considerato la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria della società, inattiva da oltre tre anni e in stato di liquidazione.

All’esito della proposta di definizione anticipata del ricorso, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha confermato integralmente le argomentazioni della proposta di definizione anticipata. Il punto centrale riguarda l’onere imposto al ricorrente ex art. 18, comma 14, l. fall. di produrre la copia notificata o comunicata della sentenza resa sul reclamo, oppure di allegare che la cancelleria non vi ha provveduto.

Il congegno processuale disegnato dai commi 12, 13 e 14 dell’art. 18 l. fall. prevede che la sentenza della corte d’appello sia notificata a cura della cancelleria e che il termine per il ricorso, ridotto a trenta giorni per ragioni di celerità, decorra da quella notificazione. Il termine lungo dell’art. 327 cod. proc. civ. può trovare applicazione solo nell’ipotesi di sviluppo patologico della procedura, per inosservanza del dovere di notificazione da parte della cancelleria.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il ricorrente deve produrre copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione o la equipollente comunicazione integrale, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione o che la copia sia comunque nella disponibilità della Corte. Nel caso in esame mancava sia la produzione della copia, sia l’allegazione dell’omesso adempimento della cancelleria. Restava quindi preclusa la verifica officiosa della tempestività del ricorso.

Il Collegio ha aggiunto che i motivi di ricorso costituivano la riproposizione dei motivi di reclamo già rigettati con motivazione congrua e condivisibile, risultando affetti da plurimi profili di inammissibilità e manifesta infondatezza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e, avendo il ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., all’ulteriore condanna ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., nonché al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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