Morte dell’assegnatario di alloggio ERP: nessun subentro automatico nel rapporto (Cass. civ. Sez. I n. 22341 del 02.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale pubblica l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione, sicché, in caso di morte dell’assegnatario, si determina la cessazione dell’assegnazione-locazione e il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente. Quest’ultimo può procedere, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, a una nuova assegnazione, eventualmente in favore dei soggetti conviventi che, in presenza delle condizioni di legge, vantano un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico. L’assegnazione non può essere conseguita per facta concludentia, poiché la legge richiede la forma scritta ad substantiam, trattandosi di rapporto tra privato e pubblica amministrazione e di erogazione di un servizio pubblico che impone la costante verifica dei requisiti. Le norme regionali che prevedono il subentro del convivente non configurano un atto dovuto, ma richiedono la sussistenza dei requisiti, il cui accertamento è riservato all’ente.

Il Fatto

Un privato impugna davanti al Tribunale di Fermo la determinazione con cui il Comune lo aveva dichiarato decaduto dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, contestando la regolarità del procedimento e l’infondatezza delle motivazioni poste a base del provvedimento. Il ricorso viene rigettato.

La Corte d’appello di Ancona conferma la decisione, rilevando che non era stato sottoscritto alcun contratto di locazione e che l’assegnazione, inizialmente accordata, era stata revocata all’esito degli accertamenti richiesti dall’ente gestore. Il privato ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria; il Comune resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione della normativa regionale sul subentro e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la decadenza presupponeva l’esistenza di un rapporto locativo il cui mantenimento costituiva oggetto della domanda. La Corte lo dichiara inammissibile, perché il ricorrente non coglie la ratio della decisione impugnata: non sussiste alcun automatismo nella successione nel rapporto locativo instaurato con l’originaria assegnataria deceduta, essendo necessaria la stipula di un nuovo contratto scritto a seguito della formale deliberazione autorizzativa.

Il Collegio ribadisce che, in tema di edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione. Alla morte dell’assegnatario si determina la cessazione del rapporto e il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, che può procedere a una nuova assegnazione, eventualmente in favore dei soggetti indicati nell’art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972, i quali hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico, conformemente ai principi generali in materia (Cass., n. 34161/2019).

Neppure la disciplina regionale invocata conduce a diversa conclusione. Le norme richiamate richiedono espressamente, per il subentro, la sussistenza dei requisiti contemplati, che nella specie l’organo comunale ha escluso nell’esercizio del proprio potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità. È irrilevante, inoltre, che il Comune avesse accolto l’istanza di voltura e autorizzato la stipula della locazione, poiché la voltura non avrebbe potuto essere effettuata prima degli accertamenti fattuali sulla residenza abituale del ricorrente.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’assegnazione non può essere conseguita per facta concludentia, perché la legge richiede la forma scritta ad substantiam (Cass., n. 12957/2023; n. 4262/2024). Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono parimenti inammissibili perché diretti al riesame dei fatti in ordine all’apprezzamento degli accertamenti compiuti per verificare l’abituale occupazione dell’alloggio: l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, restando riservato al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutarne attendibilità e concludenza (Cass., n. 32505/2023; n. 9097/2017).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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