Responsabilità del notaio e domanda non devoluta in appello: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 14254 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che investa un tema di giudizio rimasto assorbito nel giudizio di secondo grado, deciso sulla base di un rilievo diverso e non censurato, è inammissibile per difetto di interesse, poiché le censure non incidono sulla ratio decidendi della sentenza impugnata. La censura che non si confronti con l’argomentazione processuale della Corte territoriale, limitandosi ad apodittiche asserzioni contrarie, è inammissibile per carenza di apparato critico, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., anche quanto alla specifica indicazione del documento di cui si assume l’omessa valutazione. È inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di un controricorrente che introduce una questione estranea al giudizio di legittimità. Il rilievo incidentale contenuto in sentenza e non costitutivo di ratio decidendi non è autonomamente impugnabile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il notaio rogante, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla stipula di una compravendita immobiliare in cui i fabbricati trasferiti erano risultati non di proprietà degli alienanti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il notaio, nonché, in via di garanzia, la compagnia assicurativa chiamata dal professionista.

La Corte d’appello di Salerno ha riformato integralmente la decisione, rigettando la domanda risarcitoria sul duplice rilievo della rinuncia implicita al danno patrimoniale, desumibile dalla precisazione delle conclusioni, e della mancata prova delle spese di registrazione. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; le controparti hanno resistito con controricorso e il notaio ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione degli obblighi del notaio e si assume che la responsabilità professionale sarebbe rimasta incontestata. Il motivo è inammissibile: esso investe il tema dell’an della responsabilità, affermato in primo grado ma contestato con l’appello, rimasto peraltro assorbito nel giudizio di secondo grado, deciso sulla base del rilievo assorbente della insussistenza di un danno risarcibile.

Il secondo motivo, relativo alla mancata prova degli esborsi di registrazione, è dichiarato inammissibile per inosservanza dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: la parte omette di specificare il documento su cui fonda la pretesa probatoria, di riportarne il contenuto e di indicarne la collocazione negli atti dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Quanto alla seconda censura del medesimo motivo, concernente il danno non patrimoniale, la Corte rileva che il giudice di primo grado non si era pronunciato sulla relativa domanda, formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, e che la cognizione su di essa non era stata devoluta al giudice d’appello. La devoluzione avrebbe richiesto la proposizione di un appello incidentale condizionato, nella specie mancato. Il ricorrente oppone a tale argomentazione una mera asserzione contraria, priva di apparato critico diretto a indicare in quale parte e per quale ragione il ragionamento della Corte territoriale sarebbe errato sul piano delle norme processuali.

Anche il terzo motivo è inammissibile, perché investe un’affermazione meramente incidentale contenuta in sentenza, non costitutiva di ratio decidendi. La esclusione di un danno patrimoniale risarcibile si fonda su una ragione prettamente processuale, costituita dalla implicita rinuncia alla domanda, e tale rilievo non risulta censurato.

Infine, la memoria depositata dal ricorrente non offre argomenti utili a un diverso esito, limitandosi a eccepire il difetto di legittimazione attiva della compagnia assicurativa, questione estranea al giudizio di legittimità, nel quale a controdedurre sono gli assicuratori, parti del giudizio di merito e come tali pienamente legittimati. Il ricorso principale è quindi dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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