Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 11058 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicita’ della motivazione. La funzione tipica dell’impugnazione e’ la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza con motivi i quali, a pena di inammissibilita’ ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. E’ altresi’ manifestamente infondato il motivo che censuri la motivazione con cui il giudice di merito neghi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quando tale motivazione sia priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, risultando pertanto insindacabile in sede di legittimita’.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 9 gennaio 2024, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 13 luglio 2022, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato di furto in abitazione di cui agli artt. 624-bis, comma 1, e 625 n. 2 cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo con distinti motivi la violazione del principio del ne bis in idem, per essere gia’ stato giudicato per gli stessi fatti con sentenza divenuta irrevocabile; la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624 cod. pen.; l’erroneo riconoscimento della circostanza aggravante dell’art. 625 n. 2 cod. pen.; e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perche’ proposto con motivi non deducibili in sede di legittimita’. Le censure sulla violazione del ne bis in idem, sulla omessa riqualificazione e sulla circostanza aggravante, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, ne reiterano di fatto le medesime considerazioni critiche, gia’ vagliate in secondo grado.
Il Collegio richiama la funzione tipica dell’impugnazione, individuata nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza con la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilita’, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione e’ il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.
Ne deriva che il motivo che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata per cio’ solo si destina all’inammissibilita’, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale e’ previsto e ammesso. A sostegno il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimita’ (Sez. 6 n. 8700 del 21.01.2013; Sez. 2 n. 27816 del 22.03.2019; Sez. 3 n. 44882 del 18.07.2014; Sez. 6 n. 20377 del 11.03.2009).
Quanto alla doglianza sul mancato riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., il motivo e’ manifestamente infondato: la motivazione della Corte di appello rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni del diniego, esprimendo un apparato argomentativo privo di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, come tale insindacabile in sede di legittimita’ (Sez. 6 n. 42688 del 24.09.2008).
All’inammissibilita’ del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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