Concorso tra associazione mafiosa e narcotraffico: necessaria la stabile messa a disposizione (Cass. pen. Sez. 5 n. 4302 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. non coincidono con quelli del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, essendo diverse le condotte e i beni giuridici tutelati. È pertanto configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico. Per la sussistenza del delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti non è sufficiente l’accertamento dell’appartenenza all’associazione mafiosa, occorrendo la concreta dimostrazione di una stabile messa a disposizione dell’indagato anche in favore della consorteria di cui all’art. 74 cit., attraverso la prova di un contributo causale alla conservazione e al rafforzamento della capacità operativa del sodalizio, sorretto dalla relativa affectio societatis. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria è limitato alla congruenza e alla coordinazione logica dell’apparato argomentativo, non potendo la Corte procedere a un diretto apprezzamento degli elementi indiziari.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva respinto la richiesta di misura cautelare a carico dell’indagato in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, accogliendola invece per il delitto di associazione di tipo mafioso e altri reati. Il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento, ritenendo che gli elementi acquisiti non denotassero, con la gravità richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen., una stabile adesione dell’indagato al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti, pur dandosi atto dell’attività di controllo da lui esercitata sul settore del narcotraffico del mandamento mafioso in virtù del suo ruolo di reggente.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo la carenza di motivazione e la mancata valutazione di circostanze decisive, quali gli interventi dell’indagato in episodi relativi a soggetti coinvolti nella rete di spaccio, che, ad avviso del ricorrente, sarebbero stati erroneamente ricondotti alla tutela di interessi familiari anziché a un ruolo direttivo nell’associazione dedita al narcotraffico.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha premesso che, in sede di controllo di legittimità, non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo tale controllo ad oggetto esclusivamente la motivazione del provvedimento impugnato. Richiamando le Sezioni Unite, ha ricordato che alla Corte spetta verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino).
Quanto al merito, la Corte ha ribadito che gli elementi costitutivi dei due reati associativi non coincidono: l’associazione di tipo mafioso richiede il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, mentre l’associazione finalizzata al narcotraffico è costituita per la sola commissione di delitti in materia di stupefacenti, con lesione della salute individuale e collettiva. Il concorso tra i due delitti è configurabile solo quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico (Sez. 6, n. 563 del 2015; Sez. 6, n. 17002 del 2025).
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia correttamente escluso la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine all’intraneità dell’indagato nell’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Il Tribunale aveva evidenziato che gli interventi dell’indagato, pur interferendo su questioni connesse al traffico di droga, erano espressione di un potere e di un’autorevolezza tipicamente mafiosi, spesi per tutelare gli interessi della propria cerchia familiare, e non già manifestazione di un concorso da associato nei traffici illeciti.
Le doglianze del ricorrente, secondo la Corte, poggiano su una lettura parziale degli elementi acquisiti e mirano a una rivisitazione, non consentita in sede di legittimità, degli esiti valutativi del giudice di merito. La circostanza che gli interlocutori dell’indagato non conoscessero il coinvolgimento dei familiari nei traffici è stata ritenuta priva di decisività, essendo la ricostruzione del Tribunale logicamente coerente. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure