Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 11059 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato, è inammissibile, venendo meno la funzione tipica dell’impugnazione, costituita dalla critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione. All’inammissibilità consegue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, assolveva l’imputata da uno dei reati ascritti e rideterminava la pena per i residui reati di furto aggravato, evasione e violazione della normativa in materia di misure di prevenzione. Avverso tale sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate e per l’errata configurazione dell’aggravante della destrezza nei reati di furto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi non erano deducibili in sede di legittimità per difetto di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

Quanto alla prima doglianza, la Corte ha osservato che la sentenza di appello aveva giustificato in punto di diritto le ragioni del diniego del beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, come tale insindacabile in sede di legittimità. È stato richiamato il consolidato principio secondo cui le statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, involgendo una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da motivazione sufficiente, tale dovendosi ritenere quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.

In ordine alla seconda doglianza, relativa all’art. 625 n. 4 cod. pen., la Corte ha rilevato che il motivo, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione resa dal giudice territoriale in replica all’analoga censura dedotta in appello, si limitava a reiterare le medesime considerazioni critiche già espresse avverso la sentenza di primo grado.

La Corte ha quindi ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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