Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 7145 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, da realizzarsi mediante motivi che indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Ne deriva che il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile, venendo meno in radice l’unica funzione per cui è previsto. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi in maniera generica a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado, dal Tribunale, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La Corte di appello ha confermato la pronuncia.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza dell’aggravante dell’aver cagionato un sinistro stradale, di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, non si confronta con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale — che aveva diffusamente esplicato le ragioni di ricorrenza dell’aggravante — ma reitera le medesime considerazioni critiche già espresse con l’atto di appello.
Richiamando un proprio consolidato orientamento, la Corte ha ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per cui è previsto e ammesso.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che reitera gli stessi motivi già prospettati in appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della decisione impugnata e limitandosi in maniera generica a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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