Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 7144 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 non ha mutato la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione: resta preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura dei fatti e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico dei giudici di merito.

Il Fatto

La Corte di appello ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l’imputata era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. Avverso tale sentenza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della propria responsabilità penale.

La questione approda così davanti alla Corte regolatrice, chiamata a verificare se le censure proposte attingano effettivamente la motivazione del provvedimento impugnato o non si traducano, invece, in una rivalutazione del materiale probatorio.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il Collegio ha ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito. Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, richiamando sul punto Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997.

La Corte ha poi rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione. Rimane preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, come affermato da Sez. V n. 17905 del 23.03.2006.

Ne discende che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, secondo l’insegnamento di Sez. VI n. 22445 del 08.05.2009.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ha osservato che la ricorrente invocava in realtà una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. Il ricorso non si confrontava, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale dell’imputata.

All’inammissibilità del ricorso sono seguite, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in linea con la Corte cost. sent. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *