Inammissibile il ricorso che demanda alla Corte l’individuazione della norma violata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8151 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. di indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, espressamente richiamata. Non può demandarsi alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza in contrasto con essa. È configurabile la cessione del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 1406 cod. civ., che richiede il consenso del contraente ceduto; la continuazione del rapporto con il cessionario ex art. 2112 cod. civ. costituisce deroga a tale regola generale.
Il Fatto
Un lavoratore, addetto a un magazzino in qualità di magazziniere e autista, impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli nel 2019, conseguente all’esternalizzazione dell’attività di logistica e stoccaggio merci mediante contratto di appalto. Nella fase sommaria del procedimento ex legge n. 92/2012 il Tribunale rigettava l’impugnazione; la successiva opposizione era respinta, e la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo.
Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione della disciplina sui licenziamenti collettivi e l’inapplicabilità dell’art. 1406 cod. civ. ai contratti di lavoro subordinato. La società resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo processuale, che risulta assorbente. Il ricorrente che denuncia un vizio di violazione di legge deve illustrare il precetto normativo e confrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata, richiamandola espressamente. Sezioni Unite n. 23745 del 2020 escludono che la Corte possa supplire alla carenza con una ricerca esplorativa.
Nel primo motivo il ricorrente addebita alla Corte distrettuale di non aver rilevato l’asserita inapplicabilità dell’art. 1406 cod. civ. al contratto di lavoro subordinato. La censura è proposta quale violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., ma non specifica in quali termini la questione fosse stata devoluta con l’atto di reclamo. Il Collegio rileva che è invece configurabile la cessione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1406 cod. civ., richiamando a titolo esemplificativo Sez. lav. n. 4870 del 2020, e che la continuazione del rapporto con il cessionario ex art. 2112 cod. civ. opera come deroga alla regola generale del consenso del ceduto, secondo Cass. n. 12442 del 2020.
La prospettazione del ricorrente è inoltre ondivaga: parla dapprima di inapplicabilità della norma, poi di nullità delle cessioni, infine di illegittimità delle stesse. Non viene chiarito come i vizi che avrebbero attinto le cessioni dei contratti dei colleghi potessero equipararle ad altrettanti recessi, tali da raggiungere la soglia numerica per accedere al licenziamento collettivo ex legge n. 223/1991. La Corte territoriale aveva accertato che i colleghi avevano liberamente e consapevolmente accettato la cessione, con salvezza di anzianità e condizioni economiche e con la sola modifica del CCNL applicato, così escludendo ipotetici vizi del consenso, del resto deducibili solo dai diretti interessati in chiave di annullamento.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per le medesime ragioni: non indicano quale parte della motivazione s’intende censurare e si risolvono in una diversa rilettura delle risultanze processuali, senza attivare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.